Lavoro ridotto: informazioni per le imprese
Regole dal mese di aprile 2022 (PDF, 132 kB, 01.04.2022)
Versando l’indennità per lavoro ridotto (ILR), l’assicurazione contro la disoccupazione (AD) copre per un certo periodo di tempo una parte dei costi salariali relativi ai lavoratori interessati dal lavoro ridotto. L’indennità per lavoro ridotto è stata creata per prevenire i licenziamenti nel caso di perdite di lavoro temporanee e inevitabili.
La procedura sommaria per il conteggio dell’indennità per lavoro ridotto è stata applicata nei periodi di conteggio fino a fine marzo 2022.
Per il conteggio dell’indennità per lavoro ridotto (ILR) da aprile 2022 si applicherà di nuovo la procedura ordinaria.
eServices e moduli - procedura ordinaria
Dal 1° settembre i preannunci per il lavoro ridotto devono essere inoltrati di nuovo con la procedura ordinaria (eServices e moduli - procedura ordinaria).
Comunicato stampa dell'20.06.2022
Da aprile 2022, nel caso in cui il lavoro ridotto non sia in relazione con la pandemia, si applicano in particolare le seguenti regole (che si discostano da quanto previsto per il lavoro ridotto in relazione con la pandemia):
• Si deve rispettare un termine di preannuncio (di norma pari a dieci giorni).
• Le autorizzazioni vengono rilasciate per un massimo di 3 mesi.
• Non si applica il tasso di indennità più elevato per i lavoratori a basso reddito.
Le seguenti FAQ e le informazioni fornite dalle FAQ Indennità per lavoro ridotto si riferiscono al lavoro ridotto in relazione con le conseguenze economiche della pandemia. Per il lavoro ridotto dovuto ad altri motivi valevano già, fino a marzo 2022, le regole disposte dalla legge contro la disoccupazione. Da aprile 2022 queste regole saranno applicate anche al lavoro ridotto in relazione con la pandemia. Per questi casi inoltre trovano piena applicazione le tre regole sopra citate.
Principali domande
Per lavoro ridotto si intende una riduzione temporanea o una sospensione completa dell’attività dell’azienda, pur mantenendo i rapporti contrattuali di lavoro. Il lavoro ridotto è generalmente da ascrivere a motivi economici. Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti ordinati dalle autorità o a circostanze indipendenti dalla volontà del datore di lavoro.
Versando l’indennità per lavoro ridotto (ILR), l’assicurazione contro la disoccupazione (AD) copre per un certo periodo di tempo una parte dei costi salariali relativi ai lavoratori interessati dal lavoro ridotto. L’indennità per lavoro ridotto è stata creata per prevenire i licenziamenti nel caso di perdite di lavoro temporanee e inevitabili.
Contrariamente a quanto avviene per l’indennità di disoccupazione, le prestazioni vengono pagate al datore di lavoro. Ogni lavoratore ha comunque il diritto di rifiutare l’indennità per lavoro ridotto, nel qual caso il datore di lavoro è tenuto a continuare a versare l’intero salario. Tuttavia, per i lavoratori che non accettano l’indennità aumenta il rischio di licenziamento.
Per apportare un sostegno rapido e semplice ai datori di lavoro e ai relativi collaboratori durante la pandemia, sono state adottate varie misure temporanee. Ecco quelle attualmente in corso:
Processo / svolgimento
- Dal 1º settembre 2021 per il preannuncio di lavoro ridotto si applica di nuovo la procedura ordinaria.
- Per i conteggi ILR relativi ai periodi di conteggio da aprile 2022 si applica di nuovo la procedura ordinaria. La procedura sommaria si applicava per i periodi di conteggio fino a fine marzo 2022.
- Il termine di preannuncio per l’ILR è abolito sino al 31 dicembre 2022. L’obbligo di preannuncio del lavoro ridotto continua tuttavia a sussistere!
- La durata dell’autorizzazione del lavoro ridotto è prorogata sino al 31 dicembre 2022 da tre a sei mesi. Dal 1° luglio 2022 le autorizzazioni non saranno più rilasciate per sei mesi interi, bensì unicamente sino al 31 dicembre 2022. E dal 1° ottobre 2022 verranno nuovamente rilasciate autorizzazioni per un massimo di tre mesi.
Aventi diritto
- Dal 31.03.2022 si estingue il diritto all’ILR sulla base delle misure disposte dalle autorità per persone particolarmente a rischio.
- Dal 1º aprile 2022 le persone impiegate a tempo determinato senza possibilità di disdetta stipulata per contratto, i lavoratori su chiamata a tempo indeterminato con un grado di occupazione soggetto a eccessive fluttuazioni e gli apprendisti non hanno più diritto all’ILR. Dal 20.12.2021 al 31.03.2022 nelle aziende strettamente vincolate all’obbligo del 2G+ questi gruppi di persone, avevano diritto all’ILR.
Prestazioni / versamento del salario
- Dal 1º aprile 2022 si applica di nuovo un periodo di attesa (equivalente a una «franchigia» per i datori di lavoro) di un giorno lavorativo per ogni mese.
- Dal 1º dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 le persone con un reddito sino a 3470 franchi avranno diritto a un’indennità del 100 per cento del salario. Per i redditi tra 3470 e 4340 franchi, l’ILR ammonterà a 3470 franchi in caso di perdita di
guadagno totale mentre le perdite di guadagno parziali saranno indennizzate proporzionalmente. L’attribuzione dei lavoratori a tempo parziale a una delle categorie di salario avviene in base al loro salario calcolato proporzionalmente alla percentuale lavorativa. A partire da 4340 franchi si applica il tasso d’indennità consueto dell’80 per cento. - Di norma, per ciascun termine quadro un’azienda può far valere al massimo quattro periodi di conteggio ILR con una perdita di lavoro di oltre l’85 per cento. Con la sospensione di questa regola da gennaio a marzo 2002 i periodi di conteggio con una perdita superiore all’85 per cento già riscossi non rientrano nel conteggio del massimo possibile di quattro mesi per termine quadro.
- Da aprile 2022 le ore in esubero accumulate durante l’ultimo periodo di lavoro ridotto dell’azienda, ma al massimo negli ultimi 12 mesi prima della sua (re)introduzione vengono di nuovo dedotte dalla perdita di lavoro computabile nella misura in cui non sono state compensate prima della riscossione dell’ILR.
- Da aprile 2022 il reddito conseguito con un’occupazione provvisoria è di nuovo computato nel calcolo della perdita di guadagno per l’ILR.
- La durata massima di riscossione dell’ILR (fino a 24 mesi per ciascun termine quadro) è valida fino al 30.06.2022. Da luglio 2022 tornerà di nuovo in vigore la durata massima ordinaria di 12 periodi di conteggio per termine quadro. Per maggiori informazioni consultare le FAQ ILR COVID-19.
In questa situazione è possibile richiedere l’ILR a due condizioni:
In caso di indennità per lavoro ridotto legata al coronavirus occorre distinguere tra la perdita di lavoro dovuta a provvedimenti delle autorità (p. es. restrizioni di accesso ai ristoranti) oppure per motivi economici (calo della domanda per i timori di contagio).
a) Provvedimenti delle autorità (art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51 cpv. 1 OADI)
L’ILR viene versata per perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità (p.es. restrizioni di accesso ai ristoranti) o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro se i datori di lavoro interessati non possono evitare tali perdite mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili (p.es. l’allargamento della terrazza nel settore della ristorazione) o rendere un terzo responsabile del danno.
b) Motivi economici (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI)
L’ILR può essere versata se le perdite di lavoro sono dovute a motivi economici e se sono inevitabili. Per motivi economici si intendono sia motivi congiunturali sia strutturali che provocano un calo della domanda o del fatturato.
In entrambi i casi sopra menzionati devono essere soddisfatte segnatamente anche le seguenti condizioni affinché un lavoratore possa avere diritto all’ILR:
- il rapporto di lavoro non è stato disdetto (art. 31 cpv. 1 lett. c LADI)
- la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro (art. 31 cpv. 1 lett. d LADI)
- il tempo di lavoro è controllabile (art. 31 cpv. 3 lett. a LADI)
- per ogni periodo di conteggio, la perdita di lavoro è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro (art. 32 cpv. 1 lett b LADI)
- la perdita di lavoro non è dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale (art. 33 cpv. 1 lett. a LADI)
Il datore di lavoro può far valere il diritto all’indennità di lavoro ridotto per i lavoratori che hanno concluso la scuola dell’obbligo, che non hanno ancora raggiunto l’età del pensionamento AVS e che sono impiegati a tempo indeterminato con retribuzione oraria o mensile con tasso di occupazione fisso. Inoltre i rapporti di lavoro non devono essere stati disdetti.
Non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto i lavoratori:
- il cui rapporto di lavoro è stato disdetto e il cui termine di disdetta è già iniziato;
- il cui orario di lavoro non può essere sufficientemente controllato;
- che si trovano in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro o che lavorano nell’impresa del proprio coniuge o partner registrato; (aventi diritto da marzo fino maggio 2020 in virtù dell’estensione della cerchia dei beneficiari)
- che sono stati messi a disposizione da un’altra azienda;
- la cui perdita di lavoro è da ricondurre a un conflitto collettivo di lavoro.
Spetta al datore di lavoro far valere il diritto all’indennità per lavoro ridotto, presentando il preannuncio al servizio cantonale competente (SC). Il preannuncio può essere inoltrato anche online mediante gli eServices o tramite un modulo. Per maggiori informazioni e per il link agli eServices e ai moduli consultare la pagina eServices e moduli per l’indennità per lavoro ridotto.
Il datore di lavoro deve accertare in via preliminare che il lavoratore accetti tale riduzione dell’orario di lavoro e confermarlo per iscritto inoltrando preannuncio.
Il preannuncio viene esaminato dal SC del Cantone in cui si trova la sede dell’azienda, il quale risponderà anche a eventuali domande relative al diritto all’indennità per lavoro ridotto.
Link a Cantoni
Nel preannuncio viene scelta anche la cassa competente. Se l’Ufficio cantonale del lavoro autorizza il lavoro ridotto, il datore di lavoro deve inoltrare la documentazione ulteriore alla cassa designata. Quest’ultima esamina in dettaglio i presupposti di tale diritto e, in caso di decisione positiva, procede al versamento dell’indennità per lavoro ridotto.
Indirizzi delle casse
I datori di lavoro devono utilizzare entrambi i moduli «Preannuncio di lavoro ridotto» (procedura ordinaria) e «COVID-19 Domanda I datori di lavoro possono inviare il preannuncio tramite i relativi e Services o il modulo «Preannuncio ordinario di lavoro ridotto» .
Per il pagamento si devono inviare alla cassa di disoccupazione i moduli «Domanda d’indennità per lavoro ridotto», «Conteggio sul lavoro ridotto» e «Rapporto sulle ore perse per motivi economici», che in alternativa possono essere creati e trasmessi mediante l’ eServices «Domanda e conteggio di indennità per lavoro ridotto (ILR)».
Per maggiori informazioni, per i link agli eServices e ai moduli consultare eServices e moduli per l’indennità per lavoro ridotto.
I preannunci di lavoro ridotto vanno inoltrati dal datore di lavoro al servizio cantonale competente (SC) che risponderà anche a eventuali domande relative al diritto all’ILR. I preannunci vengono esaminati dal SC del Cantone in cui si trova la sede dell’azienda.
Link a Cantoni
A partire da subito il preannuncio può essere inoltrato online mediante gli eServices oppure con un modulo. Troverete maggiori informazioni e i link sulla pagina eServices e moduli per l’indennità per lavoro ridotto.
L’indennità per lavoro ridotto (ILR) viene pagata abitualmente al datore di lavoro previa deduzione del termine di attesa e corrisponde di norma all’80 per cento della perdita di guadagno imputabile alle ore di lavoro perse (fanno eccezione i lavoratori a basso reddito – cfr. le FAQ pertinenti).
In caso di lavoro ridotto, l’AD rimborsa anche la parte dei contributi versata dal datore di lavoro alle assicurazioni sociali AVS/AI/IPG/AD (cfr. Info-Service per i datori di lavoro «Indennità per lavoro ridotto» rubrica Opuscoli (lavoro.swiss) e eServices e moduli per l’indennità per lavoro ridotto (lavoro.swiss). Dal 1° gennaio 2021 la quota dei contributi alle assicurazioni sociali versata dal datore di lavoro ammonta al 6,4 per cento.
Per lavoratori a basso reddito si intendono le persone che lavorano a tempo pieno e dispongono di un reddito massimo mensile, tredicesima mensilità inclusa, di 4340 franchi (lordi). Secondo la regolamentazione dell’ILR dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 si applicano i seguenti criteri:
- per i lavoratori impiegati a tempo pieno con un reddito mensile inferiore o uguale a 3470 franchi l’indennità per lavoro ridotto ammonta al 100 per cento del salario perso;
- per i lavoratori impiegati a tempo pieno con un reddito mensile superiore o uguale a 4340 franchi valgono le regole vigenti. In questi casi l’indennità per lavoro ridotto ammonta all’80 per cento del salario perso;
- ai lavoratori impiegati a tempo pieno con un reddito compreso tra 3470 e 4340 franchi vengono versati 3470 franchi in caso di perdita di guadagno totale, che corrispondono a un’ILR compresa tra l’80 e il 100 per cento. Se la perdita di lavoro non è integrale, la perdita di guadagno viene calcolata pro rata. In caso di occupazione a tempo parziale anche il forfait ILR di 3470 franchi viene calcolato pro rata.
- L’attribuzione dei lavoratori a tempo parziale a una delle categorie di salario avviene in base al loro salario calcolato proporzionalmente alla percentuale lavorativa.
L’AD garantisce i salari mediante l’indennità per lavoro ridotto. I datori di lavoro devono attenersi a quanto segue:
- Il pagamento dell’ILR per un determinato mese avviene sempre nel mese successivo.
- Le imprese che hanno fatto domanda di lavoro ridotto hanno l’obbligo di versare regolarmente e tempestivamente ai lavoratori la perdita di guadagno assicurata come salario.
- Le imprese hanno l’obbligo di pagare interamente i contributi alle assicurazioni sociali sul 100% del salario; la quota a carico del datore di lavoro dei contributi per le ore perse gli è rimborsata via ILR.
- Le imprese hanno il diritto di dedurre dal salario dei lavoratori le quote intere dei contributi a loro carico, sulla base di un salario al 100%, purché non sia stato convenuto diversamente con i lavoratori.
Gli organi esecutivi cantonali stanno facendo tutto il possibile per velocizzare i versamenti affinché i datori di lavoro possano pagare i salari. Tuttavia, considerato l’elevato numero di domande di ILR, all’inizio i versamenti potrebbero subire ritardi.
I datori di lavoro toccati dalle sanzioni contro le aziende e le persone fisiche russe e che subiscono la perdita di ore di lavoro come conseguenza o a causa degli interventi militari in Ucraina, hanno a disposizione lo strumento del lavoro ridotto secondo le regole della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, a condizione di soddisfare i consueti requisiti di ammissibilità. Tuttavia, le disposizioni speciali della legge COVID-19 si applicano soltanto quando il lavoro ridotto è almeno parzialmente in relazione con le conseguenze economiche della pandemia. Nel caso di lavoro ridotto riconducibile esclusivamente agli effetti della guerra in Ucraina, le autorizzazioni vengono rilasciate per un massimo di 3 mesi, fermo restando il rispetto del termine di preannuncio. Inoltre, in questi casi non si applicano le regole per i lavoratori a basso reddito.
Indennità per lavoro ridotto (ILR)
Come procedere? - Tutte le informazioni a colpo d’occhio:
Processo ILR: preannuncio e domanda/conteggio (PDF, 231 kB, 25.04.2022)
V. anche l’infografica su questa pagina
Maggiori informazioni e contatti
SECO Infoline per le imprese
La SECO ha disattivato la hotline telefonica e l'indirizzo coronavirus@seco.admin.ch il 31 agosto 2021.
La hotline e mail della SECO per le aziende erano un servizio temporaneo, ora interrotto dopo la graduale eliminazione delle misure anti-COVID. Troverete ancora molte informazioni utili sul sito web della SECO.
Le informazioni più importanti riguardanti l'indennità per lavoro ridotto (ILR) si trovano sul sito web lavoro.swiss. Sulla piattaforma Helpcenter EasyGov troverete una serie di informazioni per le PMI su come affrontare la crisi di COVID 19.
Se avete domande sull'indennità di perdita di guadagno, contattate l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS o la vostra cassa di compensazione.
Domande e risposte generali sul coronavirus (quarantena, maschere, vaccinazione, test, certificato COVID, misure) si trovano sul sito dell'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP: Coronavirus
Il servizio cantonale (SC) competente risponde a tutte le domande sul preannuncio e sul diritto all’ILR. Per domande specifiche sulle prestazioni e sui conteggi ILR è competente la cassa di disoccupazione che avete scelto.