Lavoro ridotto: informazioni per le aziende
Principali cambiamenti (PDF, 104 kB, 25.02.2021)
Versando l’indennità per lavoro ridotto (ILR), l’assicurazione contro la disoccupazione (AD) copre per un certo periodo di tempo una parte dei costi salariali relativi ai lavoratori interessati dal lavoro ridotto. L’indennità per lavoro ridotto è stata creata per prevenire i licenziamenti nel caso di perdite di lavoro temporanee e inevitabili.
Il Consiglio federale ha deciso di mantenere fino a fine marzo 2021 la procedura semplificata per il preannuncio del lavoro ridotto e la procedura sommaria per il conteggio dell’ILR. Fino al 31 marzo 2021, per l’ILR applicare esclusivamente il processo ILR COVID-19 e utilizzare soltanto i nuovi eServices e i moduli COVID-19, a prescindere dal motivo del lavoro ridotto.
• Il 17 febbraio 2021 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente le modifiche della legge COVID-19. Le modifiche nel caso specifico entreranno in vigore solo dopo la decisione del Parlamento, attesa per il 19 marzo 2021. E solo a quel momento nascererebbe un diritto concreto per gli aventi diritto.
Assicurazione contro la disoccupazione: il numero delle indennità giornaliere per le persone assicurate dovrebbe aumentare di 66 indennità giornaliere per i mesi da marzo a maggio 2021. Ciò vale per tutti coloro che il 1° marzo ne avevano ancora diritto. In caso di un eventuale aumento tutte le persone aventi diritto verrebbero informate per iscritto.
Indennità per lavoro ridotto: il termine di preannuncio per lavoro ridotto sarà temporaneamente revocato e l'autorizzazione sarà valida fino a un massimo di sei mesi.
Comunicato stampa del Consiglio federale, 17.02.2021
• Il 20 gennaio 2021 il Consiglio federale ha attuato le modifiche alla legge COVID-19 introdotte lo scorso dicembre e ampliato il catalogo delle misure già esistenti nell’ambito del lavoro ridotto: il periodo di attesa è stato soppresso retroattivamente dal 1° settembre 2020 al 31 marzo 2021. È stata abolita retroattivamente, dal 1° marzo 2020 al 31 marzo 2021, anche la durata massima di riscossione dell’indennità per lavoro ridotto (ILR) di quattro periodi di conteggio in caso di perdita di lavoro superiore all’85 per cento. Inoltro, il diritto all’ILR viene esteso alle persone impiegate a tempo determinato e agli apprendisti. L’estensione del diritto è applicabile dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2021.
Comunicato stampa del Consiglio federale, 20.01.2021
Principali domande
Per lavoro ridotto si intende una riduzione temporanea o una sospensione completa dell’attività dell’azienda, pur mantenendo i rapporti contrattuali di lavoro. Il lavoro ridotto è generalmente da ascrivere a motivi economici. Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti ordinati dalle autorità o a circostanze indipendenti dalla volontà del datore di lavoro.
Versando l’indennità per lavoro ridotto (ILR), l’assicurazione contro la disoccupazione (AD) copre per un certo periodo di tempo una parte dei costi salariali relativi ai lavoratori interessati dal lavoro ridotto. L’indennità per lavoro ridotto è stata creata per prevenire i licenziamenti nel caso di perdite di lavoro temporanee e inevitabili.
Contrariamente a quanto avviene per l’indennità di disoccupazione, le prestazioni vengono pagate al datore di lavoro. Ogni lavoratore ha comunque il diritto di rifiutare l’indennità per lavoro ridotto, nel qual caso il datore di lavoro è tenuto a continuare a versare l’intero salario. Tuttavia, per i lavoratori che non accettano l’indennità aumenta il rischio di licenziamento.
Per apportare un sostegno rapido e semplice ai datori di lavoro che si trovano in difficoltà a causa del nuovo coronavirus, la SECO ha semplificato le procedure amministrative connesse all'annuncio di lavoro ridotto in relazione al coronavirus. Questa misura è prolungata fino a fine marzo 2021. La Confederazione ha inoltre adottato ulteriori misure per fornire un sostegno efficace alle persone interessate, ossia:
Processo / svolgimento
- La procedura semplificata per il preannuncio e la procedura sommaria per il conteggio rimangono valide fino a fine marzo 2021.
- Il termine per i preannunci di lavoro ridotto inoltrati entro fine maggio è stato abolito. Il 20 maggio 2020 il Consiglio federale ha deciso di reintrodurre dal 1° giugno 2020 il termine di preannuncio di 10 giorni per il lavoro ridotto.
- La durata di autorizzazione del lavoro ridotto era stata prolungata da 3 a 6 mesi, fino a fine agosto. Dal 1° settembre 2020 è di nuovo valida una durata di autorizzazione massima di 3 mesi.
- La giustificazione per richiedere l’ILR può ora essere meno dettagliata, a condizione tuttavia di essere credibile.
- La contabilità relativa all’ILR è semplificata (un unico formulario che contiene cinque campi da compilare).
Aventi diritto
- Il diritto all'ILR è esteso alle persone con un impiego temporaneo, un posto d’apprendistato o che sono al servizio di un’organizzazione di lavoro temporaneo. Il diritto straordinario al lavoro ridotto per le persone con un posto d'apprendistato sarà revocato per la fine di maggio 2020. Per le persone con un contratto a tempo determinato in cui non è stata convenuta una possibilità di disdetta o che sono al servizio di un’organizzazione di lavoro temporaneo, il diritto straordinario all’ILR si conclude a fine agosto.
Il 20 gennaio 2021 il Consiglio federale ha nuovamente esteso il diritto all’ILR alle persone impiegate a tempo determinato e agli apprendisti. L’estensione del diritto è applicabile dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2021. - Il diritto all'ILR è parimenti esteso alle persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro o che lavorano nell’azienda del coniuge o del partner registrato. Queste persone saranno indennizzate con un importo forfettario netto di 3320 franchi a fronte di un’occupazione a tempo pieno e di una perdita lavorativa del 100%. Il diritto straordinario al lavoro ridotto per queste persone sarà revocato per la fine di maggio.
- Il diritto all'ILR è stato esteso anche alle persone considerate particolarmente a rischio e che soffrono delle seguenti malattie: ipertensione, diabete, malattie del sistema cardiocircolatorio, malattie croniche delle vie respiratorie, cancro, malattie che indeboliscono il sistema immunitario. Un diritto all’ILR sussiste se il datore di lavoro ha intrapreso tutto quanto ragionevolmente possibile per mantenere le persone in questione nel processo lavorativo (es. telelavoro), ma a causa delle peculiarità aziendali non è stato possibile attuare le misure cautelative obbligatorie. Per queste persone il diritto straordinario all’ILR si conclude a fine giugno.
- Il 28 ottobre 2020 il Consiglio federale ha modificato l'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione. In base al nuovo testo i lavoratori su chiamata impiegati a tempo indeterminato e da almeno sei mesi hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto. La modifica entra retroattivamente in vigore il 1° settembre 2020.
Prestazioni / versamento dello stipendio
- Il 18 dicembre il Parlamento ha approvato un articolo aggiuntivo nella legge COVID-19. Quest’ultimo stabilisce che in caso di lavoro ridotto le persone con un reddito sino a 3470 franchi avranno diritto a un'indennità del 100 per cento della perdita di guadagno. Per i redditi tra 3470 e 4340 franchi, l’ILR ammonterà a 3470 franchi in caso di perdita di guadagno totale mentre le perdite di guadagno parziali saranno indennizzate proporzionalmente. L’attribuzione dei lavoratori a tempo parziale a una delle categorie di salario avviene in base al loro salario calcolato proporzionalmente alla percentuale lavorativa. A partire da 4340 franchi si applicherà il tasso d’indennità consueto dell’80 per cento. Questa disposizione è direttamente applicabile ed è valida con effetto retroattivo dal 1° dicembre 2020 fino al 31 marzo 2021. La SECO emanerà delle direttive al riguardo.
- Il 18 dicembre 2020 il Parlamento ha inoltre deciso che i mesi per i quali tra il 1° marzo 2020 e il 31 marzo 2021 la perdita di lavoro è ammontata a oltre l’85 per cento dell’orario normale di lavoro dell’azienda non saranno presi in considerazione nel calcolo del diritto massimo a quattro periodi di conteggio e che, retroattivamente dal 1° settembre 2020, dalla perdita di lavoro computabile non verrà più dedotto mensilmente il periodo di attesa di un giorno previsto in caso di ILR. Il 20 gennaio 2021 il Consiglio federale ha proceduto all'attuazione. L’assicurazione contro la disoccupazione adeguerà i conteggi e verserà la differenza per i giorni di attesa dedotti. Considerato l’elevato numero di conteggi da adeguare, questo processo richiederà comunque un po’ di tempo.
- Fino a fine marzo 2021, i lavoratori non devono più compensare le ore straordinarie prima di poter beneficiare dell’ILR.
- Fino a fine marzo 2021, il reddito derivante da un’occupazione provvisoria non inciderà sull’ILR.
- Il 1° luglio 2020 il Consiglio federale ha deciso che, dal 1° settembre 2020, la durata massima di riscossione dell’ILR passa da 12 a 18 mesi, per contrastare l’ulteriore aumento della disoccupazione.
È possibile richiedere l’ILR a due condizioni:
In caso di indennità per lavoro ridotto legata al coronavirus occorre distinguere tra la perdita di lavoro dovuta all’isolamento delle città (provvedimento delle autorità) e il calo della domanda per i timori di contagio (motivi economici).
a) Provvedimenti delle autorità (art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51 cpv. 1 OADI)
L’ILR viene versata per perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità (p.es. l’isolamento delle città) o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro se i datori di lavoro interessati non possono evitare tali perdite mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno.
b) Motivi economici (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI)
L’ILR può essere versata se le perdite di lavoro sono dovute a motivi economici e se sono inevitabili. Per motivi economici si intendono i motivi sia congiunturali sia strutturali che provocano un calo della domanda o del fatturato.
In entrambi i casi sopra menzionati devono essere soddisfatte segnatamente anche le seguenti condizioni per avere diritto all’ILR:
- il rapporto di lavoro non è stato disdetto (art. 31 cpv. 1 lett. c LADI)
- la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro (art. 31 cpv. 1 lett. d LADI)
- il tempo di lavoro è controllabile (art. 31 cpv. 3 lett. a LADI)
- per ogni periodo di conteggio, la perdita di lavoro è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro (art. 32 cpv. 1 lett b LADI)
- la perdita di lavoro non è dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale (art. 33 cpv. 1 lett. a LADI)
Il datore di lavoro può pretendere l’indennità di lavoro ridotto per i lavoratori che hanno concluso la scuola dell’obbligo e che non hanno ancora raggiunto l’età del pensionamento AVS. I rapporti di lavoro, inoltre, non devono essere stati disdetti.
Non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto i lavoratori:
- il cui rapporto di lavoro è stato disdetto;
- il cui orario di lavoro non può essere sufficientemente controllato;
- che si trovano in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro o che lavorano nell’impresa del proprio coniuge o partner registrato; (aventi diritto fino a fine maggio in virtù dell’estensione della cerchia dei beneficiari)
- che sono stati messi a disposizione da un’altra azienda;
- la cui perdita di lavoro è da ricondurre a un conflitto collettivo di lavoro.
Spetta al datore di lavoro far valere il diritto all’indennità per lavoro ridotto, presentando il preannuncio al servizio cantonale competente (SC). A partire da subito il preannuncio può essere inoltrato anche online mediante gli eServices. Per maggiori informazioni e per il link agli eServices e ai moduli Excel consultare la pagina eServices e moduli per l’indennità per lavoro ridotto.
Il datore di lavoro deve accertare in via preliminare che il lavoratore accetti tale riduzione dell’orario di lavoro e confermarlo per iscritto nel preannuncio.
Il preannuncio viene esaminato dal SC del Cantone in cui si trova la sede dell’azienda, il quale risponderà anche a eventuali domande relative al diritto all’indennità per lavoro ridotto.
Link a Cantoni
Nel preannuncio viene scelta anche la cassa competente. Se l’Ufficio cantonale del lavoro autorizza il lavoro ridotto, il datore di lavoro deve far valere il diritto all’indennità e le relative pretese presso la cassa da lui stesso designata. Quest’ultima esamina in dettaglio i presupposti di tale diritto e, in caso di decisione positiva, procede al versamento dell’indennità per lavoro ridotto.
Indirizzi delle casse
I datori di lavoro devono utilizzare entrambi i moduli «COVID-19 Preannuncio di lavoro ridotto» e «COVID-19 Domanda e conteggio di indennità per lavoro ridotto».
Per maggiori informazioni e per il link agli eServices e ai moduli Excel consultare la pagina eServices e moduli per l’indennità per lavoro ridotto.
I preannunci di lavoro ridotto vanno inoltrati dal datore di lavoro al servizio cantonale competente (SC) che risponderà anche a eventuali domande relative al diritto all’ILR. I preannunci vengono esaminati dal SC del Cantone in cui si trova la sede dell’azienda.
Link a Cantoni
A partire da subito il preannuncio può essere inoltrato anche online mediante gli eServices. Per maggiori informazioni e per il link agli eServices e al modulo di preannuncio consultare la pagina eServices e moduli per l’indennità per lavoro ridotto.
L’indennità per lavoro ridotto viene pagata al datore di lavoro dopo il periodo di attesa e corrisponde all’80 per cento della perdita di guadagno imputabile alle ore di lavoro perse (fanno eccezione i lavoratori a basso reddito – cfr. le FAQ pertinenti).
L’indennità per lavoro ridotto viene corrisposta per un massimo di 12 mesi entro un periodo di due anni.
Il 1° luglio 2020 il Consiglio federale ha deciso, a decorrere dal 1° settembre 2020, di prolungare da 12 a 18 mesi la durata massima per beneficiare dell’indennità per lavoro ridotto, onde contrastare un ulteriore aumento della disoccupazione.
In caso di indennità per lavoro ridotto, l’AD rimborsa anche la parte dei contributi versata dal datore di lavoro alle assicurazioni sociali AVS/AI/IPG/AD (cfr. gli opuscoli Info-Service e i moduli di conteggio). La parte dei contributi AVS/AI/IPG/AD versata dal datore di lavoro ammonta al 6,4 per cento.
Per lavoratori a basso reddito si intendono le persone che lavorano a tempo pieno e dispongono di un reddito massimo mensile di 4340 franchi (lordi). Secondo la nuova regolamentazione dell’ILR decisa dal Parlamento nel mese di dicembre 2020 si applicano retroattivamente dal 1° dicembre 2020 i seguenti criteri:
- per i lavoratori impiegati a tempo pieno con un reddito mensile inferiore o uguale a 3470 franchi l’indennità per lavoro ridotto ammonta al 100 per cento delle ore perse computabili;
- per i lavoratori impiegati a tempo pieno con un reddito mensile superiore o uguale a 4340 franchi valgono le regole vigenti. In questi casi l’indennità per lavoro ridotto ammonta all’80 per cento delle ore perse computabili;
- ai lavoratori impiegati a tempo pieno con un reddito compreso tra 3470 e 4340 franchi vengono versati 3470 franchi in caso di perdita di guadagno totale. Così facendo in questa fascia salariale l’ILR diminuisce in modo lineare rispetto al salario (dal 100% per 3470 franchi fino all’80% per 4340 franchi).
Se la perdita di lavoro non è totale, la perdita di guadagno viene calcolata in maniera proporzionale, mentre per i lavoratori con un impiego a tempo parziale il reddito e l’importo minimo per l’ILR vengono calcolati in rapporto al grado di occupazione.
La nuova regolamentazione per i lavoratori a basso reddito si applica retroattivamente dal 1° dicembre 2020 al 31 marzo 2021.
L’AD garantisce i salari mediante l’indennità per lavoro ridotto. I datori di lavoro devono attenersi a quanto segue:
- Il pagamento dell’ILR per un determinato mese avviene sempre nel mese successivo.
- Le imprese che hanno fatto domanda di lavoro ridotto hanno l’obbligo di versare regolarmente e tempestivamente ai lavoratori la perdita di guadagno assicurata come salario.
- Le imprese hanno l’obbligo di pagare interamente i contributi alle assicurazioni sociali sul 100% del salario; la quota a carico del datore di lavoro dei contributi per le ore perse gli è rimborsata via ILR.
- Le imprese hanno il diritto di dedurre dal salario dei lavoratori le quote intere dei contributi a loro carico, sulla base di un salario al 100%, purché non sia stato convenuto diversamente con i lavoratori.
Gli organi esecutivi cantonali stanno facendo tutto il possibile per velocizzare i versamenti affinché i datori di lavoro possano pagare i salari. Tuttavia, considerato l’elevato numero di domande di ILR, all’inizio i versamenti potrebbero subire ritardi.
Indennità per lavoro ridotto (ILR)
Come procedere? - Tutte le informazioni a colpo d’occhio:
Processi semplificati ILR COVID-19: preannuncio e domanda/conteggio (PDF, 470 kB, 18.07.2020)
V. anche l’infografica su questa pagina
Maggiori informazioni e contatti
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SECO Infoline per le imprese:
Tel: +41 58 462 00 66 - dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 12:00
Modulo di contatto «Nuovo coronavirus»
E-mail: coronavirus@seco.admin.ch
Il servizio cantonale (SC) competente risponde a tutte le domande sul preannuncio e sul diritto all’indennità per lavoro ridotto (ILR). Per domande specifiche sulle prestazioni e sui conteggi ILR è competente la cassa di disoccupazione che avete scelto.