Da aprile 2022, nel caso in cui il lavoro ridotto non sia in relazione con la pandemia, si applicano in particolare le seguenti regole (che si discostano da quanto previsto per il lavoro ridotto in relazione con la pandemia):
• Si deve rispettare un termine di preannuncio (di norma pari a dieci giorni).
• Le autorizzazioni vengono rilasciate per un massimo di 3 mesi.
• Non si applica il tasso di indennità più elevato per i lavoratori a basso reddito.
Le seguenti FAQ si riferiscono al lavoro ridotto in relazione con le conseguenze economiche della pandemia. Per il lavoro ridotto dovuto ad altri motivi valevano già, fino a marzo 2022, le regole disposte dalla legge contro la disoccupazione. Da aprile 2022 queste regole saranno applicate anche al lavoro ridotto in relazione con la pandemia. Per questi casi inoltre trovano piena applicazione le tre regole sopra citate.
Per lavoro ridotto si intende una riduzione temporanea o una sospensione completa dell’attività dell’azienda, pur mantenendo i rapporti contrattuali di lavoro. Il lavoro ridotto è generalmente da ascrivere a motivi economici. Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti ordinati dalle autorità o a circostanze indipendenti dalla volontà del datore di lavoro.
Versando l’indennità per lavoro ridotto (ILR), l’assicurazione contro la disoccupazione (AD) copre per un certo periodo di tempo una parte dei costi salariali relativi ai lavoratori interessati dal lavoro ridotto. L’indennità per lavoro ridotto è stata creata per prevenire i licenziamenti nel caso di perdite di lavoro temporanee e inevitabili.
Contrariamente a quanto avviene per l’indennità di disoccupazione, le prestazioni vengono pagate al datore di lavoro. Ogni lavoratore ha comunque il diritto di rifiutare l’indennità per lavoro ridotto, nel qual caso il datore di lavoro è tenuto a continuare a versare l’intero salario. Tuttavia, per i lavoratori che non accettano l’indennità aumenta il rischio di licenziamento.
Per apportare un sostegno rapido e semplice ai datori di lavoro e ai relativi collaboratori durante la pandemia, sono state adottate varie misure temporanee. Ecco quelle attualmente in corso:
Processo / svolgimento
- Dal 1º settembre 2021 per il preannuncio di lavoro ridotto si applica di nuovo la procedura ordinaria.
- Per i conteggi ILR relativi ai periodi di conteggio da aprile 2022 si applica di nuovo la procedura ordinaria. La procedura sommaria si applicava per i periodi di conteggio fino a fine marzo 2022.
- Il termine di preannuncio per l’ILR è abolito sino al 31 dicembre 2022. L’obbligo di preannuncio del lavoro ridotto continua tuttavia a sussistere!
- La durata dell’autorizzazione del lavoro ridotto è prorogata sino al 31 dicembre 2022 da tre a sei mesi. Dal 1° luglio 2022 le autorizzazioni non saranno più rilasciate per sei mesi interi, bensì unicamente sino al 31 dicembre 2022. E dal 1° ottobre 2022 verranno nuovamente rilasciate autorizzazioni per un massimo di tre mesi.
Aventi diritto
- Dal 31.03.2022 si estingue il diritto all’ILR sulla base delle misure disposte dalle autorità per persone particolarmente a rischio.
- Dal 1º aprile 2022 le persone impiegate a tempo determinato senza possibilità di disdetta stipulata per contratto, i lavoratori su chiamata a tempo indeterminato con un grado di occupazione soggetto a eccessive fluttuazioni e gli apprendisti non hanno più diritto all’ILR. Dal 20.12.2021 al 31.03.2022 nelle aziende strettamente vincolate all’obbligo del 2G+ questi gruppi di persone, avevano diritto all’ILR.
Prestazioni / versamento del salario
- Dal 1º aprile 2022 si applica di nuovo un periodo di attesa (equivalente a una «franchigia» per i datori di lavoro) di un giorno lavorativo per ogni mese.
- Dal 1º dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 le persone con un reddito sino a 3470 franchi avranno diritto a un’indennità del 100 per cento del salario. Per i redditi tra 3470 e 4340 franchi, l’ILR ammonterà a 3470 franchi in caso di perdita di
guadagno totale mentre le perdite di guadagno parziali saranno indennizzate proporzionalmente. L’attribuzione dei lavoratori a tempo parziale a una delle categorie di salario avviene in base al loro salario calcolato proporzionalmente alla percentuale lavorativa. A partire da 4340 franchi si applica il tasso d’indennità consueto dell’80 per cento. - Di norma, per ciascun termine quadro un’azienda può far valere al massimo quattro periodi di conteggio ILR con una perdita di lavoro di oltre l’85 per cento. Con la sospensione di questa regola da gennaio a marzo 2002 i periodi di conteggio con una perdita superiore all’85 per cento già riscossi non rientrano nel conteggio del massimo possibile di quattro mesi per termine quadro.
- Da aprile 2022 le ore in esubero accumulate durante l’ultimo periodo di lavoro ridotto dell’azienda, ma al massimo negli ultimi 12 mesi prima della sua (re)introduzione vengono di nuovo dedotte dalla perdita di lavoro computabile nella misura in cui non sono state compensate prima della riscossione dell’ILR.
- Da aprile 2022 il reddito conseguito con un’occupazione provvisoria è di nuovo computato nel calcolo della perdita di guadagno per l’ILR.
- La durata massima di riscossione dell’ILR (fino a 24 mesi per ciascun termine quadro) è valida fino al 30.06.2022. Da luglio 2022 tornerà di nuovo in vigore la durata massima ordinaria di 12 periodi di conteggio per termine quadro. Per maggiori informazioni consultare le FAQ ILR COVID-19.
I datori di lavoro toccati dalle sanzioni contro le aziende e le persone fisiche russe e che subiscono la perdita di ore di lavoro come conseguenza o a causa degli interventi militari in Ucraina, hanno a disposizione lo strumento del lavoro ridotto secondo le regole della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, a condizione di soddisfare i consueti requisiti di ammissibilità. Tuttavia, le disposizioni speciali della legge COVID-19 si applicano soltanto quando il lavoro ridotto è almeno parzialmente in relazione con le conseguenze economiche della pandemia. Nel caso di lavoro ridotto riconducibile esclusivamente agli effetti della guerra in Ucraina, le autorizzazioni vengono rilasciate per un massimo di 3 mesi, fermo restando il rispetto del termine di preannuncio. Inoltre, in questi casi non si applicano le regole per i lavoratori a basso reddito.
Aventi diritto
In questa situazione è possibile richiedere l’ILR a due condizioni:
In caso di indennità per lavoro ridotto legata al coronavirus occorre distinguere tra la perdita di lavoro dovuta a provvedimenti delle autorità (p. es. restrizioni di accesso ai ristoranti) oppure al calo della domanda per i timori di contagio o all’obbligo della mascherina (motivi economici).
a) Provvedimenti delle autorità (art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51 cpv. 1 OADI)
L’ILR viene versata per perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità (p.es. restrizioni di accesso ai ristoranti) o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro se i datori di lavoro interessati non possono evitare tali perdite mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili (p.es. l’allargamento della terrazza nel settore della ristorazione) o rendere un terzo responsabile del danno.
b) Motivi economici (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI)
L’ILR può essere versata se le perdite di lavoro sono dovute a motivi economici e se sono inevitabili. Per motivi economici si intendono sia motivi congiunturali sia strutturali che provocano un calo della domanda o del fatturato.
In entrambi i casi sopra menzionati devono essere soddisfatte segnatamente anche le seguenti condizioni affinché un lavoratore possa avere diritto all’ILR:
- il rapporto di lavoro non è stato disdetto (art. 31 cpv. 1 lett. c LADI)
- la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro (art. 31 cpv. 1 lett. d LADI)
- il tempo di lavoro è controllabile (art. 31 cpv. 3 lett. a LADI)
- per ogni periodo di conteggio, la perdita di lavoro è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro (art. 32 cpv. 1 lett b LADI)
- la perdita di lavoro non è dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale (art. 33 cpv. 1 lett. a LADI)
Secondo la SECO, la comparsa inattesa del nuovo coronavirus e i suoi effetti non rientrano nella sfera normale del rischio aziendale.
No. Il riferimento generale al nuovo coronavirus non basta per far valere il diritto all’ILR. Occorre piuttosto che i datori di lavoro continuino ad attestare in maniera attendibile per quale motivo eventuali perdite di lavoro nella loro azienda sono riconducibili alla comparsa del coronavirus. Tra la perdita di lavoro e la comparsa del virus deve quindi sussistere un nesso causale adeguato.
Il datore di lavoro può far valere il diritto all’indennità di lavoro ridotto per i lavoratori che hanno concluso la scuola dell’obbligo, che non hanno ancora raggiunto l’età del pensionamento AVS e che sono impiegati a tempo indeterminato con retribuzione oraria o mensile con tasso di occupazione fisso. Inoltre i rapporti di lavoro non devono essere stati disdetti.
Non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto i lavoratori:
- il cui rapporto di lavoro è stato disdetto e il cui termine di disdetta è già iniziato;
- il cui orario di lavoro non può essere sufficientemente controllato;
- che si trovano in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro o che lavorano nell’impresa del proprio coniuge o partner registrato; (aventi diritto da marzo fino maggio 2020 in virtù dell’estensione della cerchia dei beneficiari)
- che sono stati messi a disposizione da un’altra azienda;
- la cui perdita di lavoro è da ricondurre a un conflitto collettivo di lavoro.
In caso di chiusura dell’azienda i rapporti di lavoro dei dipendenti vengono sciolti nel rispetto dei termini di disdetta validi per ogni collaboratore. Il diritto all’ILR si estingue all’inizio del termine di disdetta.
Non appena si presume il fallimento la perdita di lavoro per i dipendenti non può più essere considerata temporanea e l’ILR non permette più di mantenere i posti di lavoro. Da questo momento si estingue pertanto il diritto all’ILR.
Se vi sono ancora in sospeso salari per il lavoro svolto, può entrare in linea di conto un altro tipo di prestazione dell’AD, ossia l’indennità per insolvenza (lavoro.swiss).
Per il periodo a partire dal fallimento le persone residenti in Svizzera si annunciano senza indugio all’ufficio di collocamento e presentano una domanda di indennità di disoccupazione. Iscrizione (lavoro.swiss)
Sì, a condizione che siano soddisfatti gli altri presupposti del diritto. Per i lavoratori pagati a ore valgono le stesse condizioni applicabili ai lavoratori che percepiscono uno stipendio mensile. Di norma il diritto all’indennità per lavoro ridotto sussiste soltanto se il tempo di lavoro è stato concordato per contratto o se nel contratto di assunzione su chiamata il tasso di occupazione mostra solo piccole oscillazioni. Cfr. FAQ separata per i dipendenti su chiamata.
Dal 1º aprile 2022 le persone impiegate a tempo determinato senza possibilità di disdetta stipulata per contratto non hanno più diritto all’ILR. Dal 20.12.2021 al 31.03.2021 queste persone potevano richiedere per l’ultima volta l’ILR finché l’azienda era strettamente vincolata all’obbligo del 2G+.
Le persone impiegate con contratto a tempo determinato con una possibilità di disdetta concordata a livello contrattuale continuano ad avere diritto all’ILR secondo le consuete disposizioni.
Da marzo 2020 il diritto all’ILR era stato esteso a tutte le persone impiegate a tempo determinato o al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo. Per le persone a tempo determinato senza possibilità di disdetta sancita nel
contratto e per i lavoratori temporanei questo diritto si è estinto a fine agosto 2020.
Da gennaio 2021 a giugno 2021 tutte le persone impiegate a tempo determinato (con un grado di occupazione regolare, vale a dire esclusi i lavoratori su chiamata) avevano di nuovo avuto diritto all’ILR.
Da luglio 2021 a settembre 2021 il diritto all’ILR è stato prorogato per le persone impiegate a tempo determinato in un’azienda la cui l’attività era ancora significativamente limitata dai provvedimenti disposti dalle autorità.
Da ottobre 2021 il diritto è stato temporaneamente revocato.
Dal 1º aprile 2022 i lavoratori su chiamata non hanno più diritto all’ILR. Dal 20.12.2021 al 31.03.2022 i lavoratori su chiamata impiegati da almeno sei mesi con contratto a tempo indeterminato avevano diritto all’ILR, se l’azienda era strettamente vincolata all’obbligo 2G+.
I lavoratori su chiamata con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e che sono impiegati da almeno 6 mesi, ma il cui grado di occupazione è soggetto a poche oscillazioni (max. 20% in un periodo di riferimento di 12 mesi) hanno diritto all’ILR anche in base alla regolamentazione ordinaria. Per spiegazioni dettagliate sulla questione del grado di occupazione soggetto a notevoli oscillazioni consultare il numero marginale B97 della Prassi LADI ID o rivolgersi alla cassa di disoccupazione competente.
FAQ dipendenti a chiamata (PDF, 108 kB, 06.01.2022)
Dal mese di marzo 2020 il diritto all’ILR era stato esteso a tutti i lavoratori su chiamata occupati da almeno 6 mesi. Questo diritto si è estinto a fine agosto 2020 per i lavoratori su chiamata impiegati a tempo determinato.La regolamentazione valida dal mese di settembre 2020 al mese di giugno 2021 prevedeva di nuovo il diritto all’ILR per i collaboratori su chiamata impiegati da almeno 6 mesi con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Il diritto è stato prorogato dal luglio a settembre 2021 per le persone che fino al giugno 2021 potevano soddisfare i requisiti e la cui azienda era ancora soggetta a restrizioni a causa delle misure delle autorità. Da ottobre 2021 il diritto è stato temporaneamente revocato.
Dal 1º aprile 2022 gli apprendisti non hanno più diritto all’ILR. Dal 20.12.2021 fino al 31.03.2022 gli apprendisti avevano diritto all’ILR, se la loro formazione era garantita, se l’azienda era strettamente vincolata all’obbligo del 2G+ e se l’impresa non riceveva altri sostegni finanziari per coprire il salario degli apprendisti.
Il lavoro ridotto degli apprendisti è stato conteggiato per la prima volta per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Il Consiglio federale aveva revocato, con effetto dal mese di giugno 2020, il diritto temporaneo all’ILR per le persone vincolate da un rapporto di tirocinio, affinché potessero riprendere rapidamente la formazione.
Il diritto all’ILR era stato nuovamente esteso agli apprendisti per i mesi da gennaio a settembre 2021, previo soddisfacimento di determinate condizioni.
Dal 1° settembre 2020 un’azienda che si è annunciata per il lavoro ridotto può chiedere l’ILR anche per i formatori che nel periodo di riduzione del lavoro si sono dedicati alla formazione degli apprendisti, sebbene non abbiano di fatto interrotto il lavoro. In questo modo, pur trovandosi in una situazione economica difficile, l’azienda di tirocinio può garantire la supervisione delle persone in formazione.
L'ILR può essere richiesta soltanto per le persone al beneficio di un'autorizzazione di formazione rilasciata dall'ufficio cantonale della formazione professionale. L'impresa che si trova in situazione di lavoro ridotto deve dapprima dimostrare, nel preannuncio, che la formazione delle persona in questione è a rischio, che la presenza di un formatore è necessaria per assicurare la supervisione e la formazione stessa, e che non vi sono altre soluzioni.
Dal 31.03.2022 si estingue il diritto all’ILR sulla base delle misure disposte dalle autorità riconosciute alle persone particolarmente a rischio.
Sono considerate particolarmente a rischio le persone che soffrono segnatamente delle seguenti malattie: ipertensione, diabete, malattie del sistema cardiocircolatorio, malattie croniche delle vie respiratorie, cancro, nonché malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario. Queste persone sono tenute a presentare un certificato medico o a documentare il loro stato in modo verosimile.
Per i mesi da marzo a maggio 2020 il Consiglio federale ha potuto concedere a titolo straordinario a queste persone e ai loro coniugi o partner registrati un diritto all’ILR. Successivamente queste persone hanno avuto diritto alle indennità per perdita di guadagno (IPG) alle stesse condizioni valide per i lavoratori indipendenti. Queste indennità sono illustrate in maniera più dettagliata sul sito dell’UFAS: IPG in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus (admin.ch)
Lo scopo dell’ILR è prevenire la disoccupazione e preservare i posti di lavoro. La struttura organizzativa delle istituzioni di diritto pubblico (incl. le imprese di trasporto pubblico) evita che eventuali sviluppi negativi sul piano economico comportino una riduzione immediata di posti di lavoro. Di conseguenza, il versamento di prestazioni ILR contravverrebbe al principio base dell’ILR.
Di norma, le imprese di diritto pubblico non soddisfano quindi le condizioni per ottenere l’ILR, poiché non sono esposte a un reale rischio operativo.
Processo / svolgimento
Spetta al datore di lavoro far valere il diritto all’indennità per lavoro ridotto, presentando il preannuncio al servizio cantonale competente (SC). Il preannuncio può essere inoltrato anche online mediante gli eServices o tramite un modulo. Per maggiori informazioni e per il link agli eServices e ai moduli consultare la pagina eServices e moduli per l’indennità per lavoro ridotto.
Il datore di lavoro deve accertare in via preliminare che il lavoratore accetti tale riduzione dell’orario di lavoro e confermarlo per iscritto inoltrando preannuncio.
Il preannuncio viene esaminato dal SC del Cantone in cui si trova la sede dell’azienda, il quale risponderà anche a eventuali domande relative al diritto all’indennità per lavoro ridotto.
Link a Cantoni
Nel preannuncio viene scelta anche la cassa competente. Se l’Ufficio cantonale del lavoro autorizza il lavoro ridotto, il datore di lavoro deve inoltrare la documentazione ulteriore alla cassa designata. Quest’ultima esamina in dettaglio i presupposti di tale diritto e, in caso di decisione positiva, procede al versamento dell’indennità per lavoro ridotto.
Indirizzi delle casse
I datori di lavoro devono utilizzare entrambi i moduli «Preannuncio di lavoro ridotto» (procedura ordinaria) e «COVID-19 Domanda I datori di lavoro possono inviare il preannuncio tramite i relativi e Services o il modulo «Preannuncio ordinario di lavoro ridotto» .
Per il pagamento si devono inviare alla cassa di disoccupazione i moduli «Domanda d’indennità per lavoro ridotto», «Conteggio sul lavoro ridotto» e «Rapporto sulle ore perse per motivi economici», che in alternativa possono essere creati e trasmessi mediante l’ eServices «Domanda e conteggio di indennità per lavoro ridotto (ILR)».
Per maggiori informazioni, per i link agli eServices e ai moduli consultare eServices e moduli per l’indennità per lavoro ridotto.
I preannunci di lavoro ridotto vanno inoltrati dal datore di lavoro al servizio cantonale competente (SC) che risponderà anche a eventuali domande relative al diritto all’ILR. I preannunci vengono esaminati dal SC del Cantone in cui si trova la sede dell’azienda.
Link a Cantoni
A partire da subito il preannuncio può essere inoltrato online mediante gli eServices oppure con un modulo. Troverete maggiori informazioni e i link sulla pagina eServices e moduli per l’indennità per lavoro ridotto.
La procedura semplificata per il preannuncio del lavoro ridotto si è conclusa alla fine di agosto. Dal 1° settembre i preannunci per il lavoro ridotto devono essere inoltrati di nuovo con la procedura ordinaria (eServices e moduli per l’indennità per lavoro ridotto).
La procedura sommaria per il conteggio dell’ILR si applicava fino a fine marzo 2022.
Per modificare i mesi già conteggiati, l'impresa deve rifare un conteggio per il periodo in questione. Nel nuovo conteggio terrà conto non soltanto delle modifiche, ma ricalcolerà il mese intero, come se non avesse mai fatto il primo conteggio. In questo modo verranno comprovate (con allegati obbligatori) la massa salariale, le ore dovute e le ore perse di tutti gli aventi diritto.
Attenzione: non è consentito superare il termine d'inoltro legale descritto nella prossima FAQ.
Il termine d'inoltro legale è di tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di conteggio in questione. Esempio: per il conteggio di febbraio fino al 31. maggio.
I presupposti del diritto all’ILR sono stabiliti nella legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) e nella relativa ordinanza (OADI). I Cantoni devono esaminare le condizioni nello stesso modo. Sussiste quindi il divieto di disparità di trattamento. La SECO esercita una funzione di vigilanza in questo senso, controllando a campione la conformità legale dei preannunci di lavoro ridotto.
Da aprile 2022 si applica di nuovo un periodo di attesa (equivalente a una «franchigia» per i datori di lavoro) di un giorno.
Il periodo di attesa per l’ILR relativo ai mesi da gennaio a marzo 2022 è stato soppresso
La prima volta è stato completamente soppresso per i periodi di conteggio da marzo 2020 a giugno 2021.
Da luglio a dicembre 2021 è stato reintrodotto un periodo di attesa abbreviato (1 giorno).
Il termine di preannuncio per il lavoro ridotto è abolito sino al 31 dicembre 2022.
L’obbligo di preannuncio del lavoro ridotto continua tuttavia a sussistere!
Al momento il preannuncio deve pervenire al servizio cantonale (SC) il giorno d’inizio del lavoro ridotto.
Fino al 31 dicembre 2022 l’autorizzazione del lavoro ridotto può avere una durata di sei mesi invece di tre. Dal 1° luglio 2022 le autorizzazioni non saranno più rilasciate per sei mesi interi, bensì unicamente sino al 31.12.2022. E dal 1° ottobre 2022 verranno nuovamente rilasciate autorizzazioni fino a tre mesi.
Da aprile 2022 il reddito conseguito con le occupazioni provvisorie è di nuovo computato nel calcolo della pedita di guadagno per l’ILR. L’ILR viene ridotta nella misura in cui, aggiunta al guadagno ottenuto con l’occupazione provvisoria, supera la perdita di guadagno computabile.
Da marzo 2020 fino a marzo 2022 non lo era.
Il diritto all’ILR sussiste anche quando il datore di lavoro utilizza completamente o parzialmente il tempo di lavoro soppresso per la formazione continua dei lavoratori colpiti.
La formazione continua è pagata dal datore di lavoro e deve rispettare tutte le seguenti condizioni:
- procura capacità o conoscenze di cui il lavoratore può beneficiare anche nel caso di mutamento d’impiego o che gli sono indispensabili per mantenere il posto di lavoro attuale.
- è organizzata da persone competenti secondo un programma prestabilito.
- è rigorosamente separata dall’attività usuale dell’azienda.
- non giova esclusivamente o preponderantemente agli interessi del datore di lavoro.
La formazione continua è subordinata al consenso del servizio cantonale e va annunciata 10 giorni prima del suo inizio.
Da aprile 2022 le ore in esubero devono essere compensate prima della riscossione dell’ILR ovvero devono essere dedotte dalla perdita di lavoro.
Come disposizione transitoria si devono conteggiare le ore in esubero accumulate durante l’ultimo periodo di lavoro ridotto, ma al massimo negli ultimi 12 mesi prima della sua reintroduzione. All’inizio di un nuovo termine quadro si deve tener conto delle ore in esubero accumulate negli ultimi sei mesi al massimo.
Fino a fine marzo 2022 le ore in esubero non dovevano essere compensate prima di poter beneficiare dell’ILR ovvero non riducevano la perdita di lavoro computabile.
L’AD garantisce i salari mediante l’indennità per lavoro ridotto. I datori di lavoro devono attenersi a quanto segue:
- Il pagamento dell’ILR per un determinato mese avviene sempre nel mese successivo.
- Le imprese che hanno fatto domanda di lavoro ridotto hanno l’obbligo di versare regolarmente e tempestivamente ai lavoratori la perdita di guadagno assicurata come salario.
- Le imprese hanno l’obbligo di pagare interamente i contributi alle assicurazioni sociali sul 100% del salario; la quota a carico del datore di lavoro dei contributi per le ore perse gli è rimborsata via ILR.
- Le imprese hanno il diritto di dedurre dal salario dei lavoratori le quote intere dei contributi a loro carico, sulla base di un salario al 100%, purché non sia stato convenuto diversamente con i lavoratori.
Gli organi esecutivi cantonali stanno facendo tutto il possibile per velocizzare i versamenti affinché i datori di lavoro possano pagare i salari. Tuttavia, considerato l’elevato numero di domande di ILR, all’inizio i versamenti potrebbero subire ritardi.
Prestazioni / versamento del salario
L’indennità per lavoro ridotto (ILR) viene pagata abitualmente al datore di lavoro previa deduzione del termine di attesa e corrisponde di norma all’80 per cento della perdita di guadagno imputabile alle ore di lavoro perse (fanno eccezione i lavoratori a basso reddito – cfr. le FAQ pertinenti).
In caso di lavoro ridotto, l’AD rimborsa anche la parte dei contributi versata dal datore di lavoro alle assicurazioni sociali AVS/AI/IPG/AD (cfr. Info-Service per i datori di lavoro «Indennità per lavoro ridotto» rubrica Opuscoli(lavoro.suisse) e Moduli ILR COVID-19 (lavoro.swiss). Dal 1° gennaio 2021 la quota dei contributi alle assicurazioni sociali versata dal datore di lavoro ammonta al 6,4 per cento.
Per lavoratori a basso reddito si intendono le persone che lavorano a tempo pieno e dispongono di un reddito massimo mensile, tredicesima mensilità inclusa, di 4340 franchi (lordi). Secondo la regolamentazione dell’ILR dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 si applicano i seguenti criteri:
- per i lavoratori impiegati a tempo pieno con un reddito mensile inferiore o uguale a 3470 franchi l’indennità per lavoro ridotto ammonta al 100 per cento del salario perso;
- per i lavoratori impiegati a tempo pieno con un reddito mensile superiore o uguale a 4340 franchi valgono le regole vigenti. In questi casi l’indennità per lavoro ridotto ammonta all’80 per cento del salario perso;
- ai lavoratori impiegati a tempo pieno con un reddito compreso tra 3470 e 4340 franchi vengono versati 3470 franchi in caso di perdita di guadagno totale, che corrispondono a un’ILR compresa tra l’80 e il 100 per cento. Se la perdita di lavoro non è integrale, la perdita di guadagno viene calcolata pro rata. In caso di occupazione a tempo parziale anche il forfait ILR di 3470 franchi viene calcolato proporzionalmente.
- L’attribuzione dei lavoratori a tempo parziale a una delle categorie di salario avviene in base al loro salario calcolato proporzionalmente alla percentuale lavorativa.
La regolamentazione per i lavoratori a basso reddito viene implementata con un’autodichiarazione del datore di lavoro. Spetta quindi ai datori di lavoro individuare i lavoratori a basso reddito che potrebbero beneficiare di questa regolamentazione e calcolare le singole indennità. Essi sono inoltre tenuti a pagare alle persone interessate un’indennità per lavoro ridotto fino al 100 per cento del salario o di 3470 franchi in funzione della categoria di reddito. Per i salari corrispondenti a un tempo parziale, l’attribuzione a una categoria viene effettuata sulla base di un’estrapolazione del salario a tempo pieno.
La regolamentazione per i lavoratori a basso reddito si applica dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.
I seguenti calcoli illustrano le regole per i lavoratori a basso reddito e si applicano dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 (v. le FAQ): La persona A ha un salario lordo di 3000 franchi (tredicesima mensilità inclusa) per un tasso di occupazione dell’80%, lavora per il 40% e ha un lavoro ridotto per il 40%. Confronto del salario in caso di impiego a tempo pieno: se fosse impiegata a tempo pieno guadagnerebbe 3750 franchi. Indennità per lavoro ridotto del 40% di 3470 franchi = 1388 franchi. Per il lavoro svolto al 40% verrà versato il normale salario pari a 1500 franchi. La persona percepisce quindi un salario lordo di 2888 franchi.
La persona B viene pagata a ore e, con un tasso di occupazione del 50% rispetto alle 40 ore settimanali normali nella sua azienda, di solito guadagna in media 1800 franchi, comprese tutte le indennità e la tredicesima mensilità, e ha perso 20 ore. Confronto del salario in caso di impiego a tempo pieno: se fosse impiegata a tempo pieno guadagnerebbe 3600 franchi. L’orario di lavoro normale per un impiego a tempo pieno a dicembre, con 23 giorni lavorativi e 40 ore/settimana, ammonta a 184 ore (40 : 5 x 23). 3470 franchi. Le ore lavorative mensili con impiego a tempo pieno in questo caso pari a 184 ore corrispondono a un’indennità di 18,86 franchi per ora persa. Alle ore effettivamente lavorate si aggiungono quindi 20 ore di lavoro ridotto pagate 18,86 franchi l’una.
La persona C ha un tasso di occupazione stabilito a livello contrattuale del 60% e guadagna 2700 franchi. Dal momento che in caso di impiego a tempo pieno avrebbe un salario di 4500 franchi, la sua perdita per lavoro ridotto deve essere compensata con l’80%.
- Il pagamento dell’ILR per un determinato mese avviene sempre nel mese successivo (esempio: un’impresa che ricevuto l’autorizzazione di lavoro ridotto per il mese di marzo invia il conteggio a inizio aprile e riceve il versamento dell’ILR per il mese di marzo).
- Le imprese che hanno fatto domanda di lavoro ridotto hanno l’obbligo di versare regolarmente e tempestivamente ai lavoratori l’indennità per lavoro ridotto come salario.
- Le imprese hanno l’obbligo di pagare interamente i contributi alle assicurazioni sociali previsti dalle disposizioni legali sul 100% del salario (come se il tempo di lavoro fosse normale); la quota a carico del datore di lavoro dei contributi AVS/AI/IPG/AD per le ore perse gli è rimborsata via ILR dalla cassa di disoccupazione.
- Se non diversamente convenuto, le imprese hanno il diritto di dedurre dal salario dei lavoratori le quote intere dei contributi a loro carico, sulla base di un salario al 100%.
- Se un’impresa non è in grado di garantire il versamento del salario per mancanza di liquidità può chiedere un anticipo alla cassa di disoccupazione mediante il modulo «COVID-19 Domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto».
- La procedura semplificata per il preannuncio del lavoro ridotto è stata applicata da marzo 2020 a fine agosto 2021. Dal 1° settembre i preannunci per il lavoro ridotto devono essere inoltrati di nuovo con la procedura ordinaria.
- Da aprile 2022 si applica di nuovo la procedura ordinaria per il conteggio dell’ILR.
- Da aprile 2022 si applica di nuovo un periodo di attesa (equivalente a una franchigia per i datori di lavoro) di un giorno.
- Di norma, per ciascun termine quadro un’azienda può far valere al massimo quattro periodi di conteggio ILR con una perdita di lavoro di oltre l’85 per cento. Con la sospensione di questa regola da gennaio a marzo 2002 i periodi di conteggio con una perdita superiore all’85 per cento, già riscossi, non rientrano nel conteggio del massimo possibile di quattro mesi per termine quadro.
- Da aprile 2022 le ore in esubero accumulate durante l’ultimo periodo di lavoro ridotto, ma al massimo negli ultimi 12 mesi prima della sua (re)-introduzione, vengono dedotte dalla perdita di lavoro computabile nella misura in cui non sono state compensate prima della riscossione dell’ILR.
- Da aprile 2022 il reddito conseguito con un’occupazione provvisoria è di nuovo computato nel calcolo della perdita di guadagno per l’ILR.
- Entro i tre mesi successivi alla scadenza di ciascun periodo di conteggio si deve inviare alla cassa di disoccupazione indicata nel preannuncio il conteggio per l’indennità per lavoro ridotto.
- È obbligatorio conservare tutti i documenti dell’azienda per 5 anni, compreso il controllo delle ore di lavoro, e su richiesta presentarli all’ufficio di compensazione.
- La durata massima di riscossione dell’ILR è stata aumentata a 24 mesi, con validità fino al mese di giugno 2022.
No, se i dipendenti non sono in grado di svolgere l'attività lavorativa per motivi personali – ad esempio per malattia, paura del contagio o impegni familiari – queste assenze non vengono considerate come ore perse computabili per le quali l'impresa percepisce l'ILR.
Il diritto non sussiste se l’impedimento al lavoro è dovuto a un comportamento volontario. Ad esempio, se un lavoratore si reca in uno dei Paesi dichiarati a rischio dalle autorità (vedi Coronavirus: elenco dei Paesi con una variante preoccupante) e al suo ritorno deve mettersi in quarantena per 10 giorni, l’impedimento al lavoro è imputabile al lavoratore, che non ha quindi diritto all’ILR.
Se l’impedimento al lavoro non è dovuto a un comportamento volontario, il lavoratore in quarantena ha diritto all’ILR se gli altri presupposti sono soddisfatti e se non percepisce già prestazioni da un’altra assicurazione sociale o privata (ad. es. assicurazione malattia).
Sì, l’importo massimo è fissato a 148 200.- franchi all’anno, ovvero 12 350.- franchi al mese, e si applica sia all’indennità di disoccupazione che all’indennità per lavoro ridotto, indipendentemente dall’attuale situazione legata al coronavirus.
Dal mese di luglio 2021 al mese di giugno 2022 la durata massima di riscossione dell’ILR sale a 24 mesi.
Fino ad agosto 2020 un’azienda poteva beneficiare dell’ILR per al massimo 12 mesi in un termine quadro fisso di due anni (cfr. FAQ separate al riguardo).
Dal settembre 2020 al giugno 2021 la durata massima del diritto all’ILR è stata aumentata a 18 mesi.
Se il Consiglio federale o il Parlamento non dovessero aumentare di nuovo la durata massima regolare di 12 mesi per il periodo dal 1° luglio 2022, a partire dal mese di luglio 2022 per tutte le aziende si applicherà di nuovo la durata massima di riscossione di 12 periodi di conteggio per ciascun termine quadro.
La durata massima del diritto all’ILR nel termine quadro può variare in seguito agli adeguamenti adottati dal Consiglio federale. Per ogni mese di conteggio, le indennità già riscosse nel termine quadro in corso vengono considerate in base alla regolamentazione in vigore in quel momento.
Un termine quadro è aperto all'inizio del primo periodo di conteggio per cui è percepita l’ILR e dura per un periodo fisso di due anni, a prescindere dal fatto che vengano riscosse altre ILR successivamente. Il termine quadro è determinante per la durata massima del diritto all'ILR (cfr. FAQ separate al riguardo) così come per il numero di mesi per i quali può essere fatta valere una perdita di lavoro superiore all'85 per cento.
Nel corso di un termine quadro non è possibile aprire un secondo termine che si sovrappone al primo per la stessa aziendo o lo stesso reparto aziendale.
Alla fine di un termine quadro ne viene aperto un altro non appena l’azienda percepisce nuovamente l’ILR. Durante il nuovo termine quadro si può nuovamente esaurire l'intera durata massima di riscossione prevista per esso.
Esempio A: numerose aziende hanno conteggiato per la prima volta l’ILR per il mese di marzo 2020. Il loro termine quadro si estende pertanto dal 01.03.2020 al 28.02.2022. Se una di queste aziende riscuote di nuovo l’ILR in marzo 2022, si apre pertanto un nuovo termine quadro dal 01.03.2022 al 29.02.2024.
Esempio B: un'azienda ha conteggiato l'ILR per la prima volta nel settembre 2020. Di conseguenza, il termine quadro va dal 01.09.2020 al 31.08.2022. Se questa azienda ha percepito l'ILR per almeno 12 mesi fino a giugno 2022, per i mesi di luglio e agosto non avrà diritto all'indennità. Questa azienda potrà riscuotere di nuovo l'ILR dal settembre 2022 e verrà aperto un nuovo termine quadro per il periodo dal 01.09.2022 al 31.08.2024. L'azienda potrà conteggiare nuovamente fino a 12 mesi complessivi di ILR nel nuovo termine quadro.
In linea di principio, per ciascun termine quadro un'impresa può percepire l'ILR per non più di 4 mesi con una perdita di oltre l'85 per cento.
Questa regola è stata nuovamente sospesa da gennaio a marzo 2022. In questo modo i periodi di conteggio con una perdita oltre l’85 per cento già riscossi non sono stati conteggiati nei quattro mesi massimi con perdita oltre l’85 per cento autorizzati per ogni termine quadro.
Inoltre da gennaio a marzo 2022, un’azienda poteva di nuovo conteggiare perdite di lavoro di oltre l’85 per cento, anche se dall’ultima reintroduzione della regola aveva già percepito quattro mesi di ILR con una perdita di oltre l’85 per cento.
Da marzo 2020 al marzo 2021 questa regola era già stata sospesa una volta. Anche i periodi di conteggio che rientravano in quell’arco di tempo con una perdita di lavoro di oltre l’85 per cento non erano stati addizionati ai 4 mesi massimi autorizzati per ciascun termine quadro.
Se l’impresa ha problemi di liquidità può chiedere un anticipo dell’ILR. Per maggiori informazioni rivolgersi alla propria cassa di disoccupazione.
Indirizzi delle casse