• Il 18 dicembre 2020 il Consiglio federale ha nuovamente prorogato, fino al 31 marzo 2021, la procedura sommaria concernente l’indennità per lavoro ridotto (ILR). Le corrispondenti modifiche dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione entreranno in vigore il 1° gennaio 2021.
• Attualmente sono inoltre in consultazione altri adeguamenti dell’ordinanza, introdotti in relazione alla modifica della legge COVID-19 approvata di recente dal Parlamento. Questi prevedono l’abolizione del periodo di attesa, la non computazione dei periodi di conteggio con una perdita di lavoro superiore all’85 per cento dell’orario normale di lavoro dell’azienda nonché l’estensione del diritto all’ILR alle persone con un rapporto di lavoro di durata determinata e agli apprendisti. Il Consiglio federale si pronuncerà formalmente sull’attuazione di queste misure il 20 gennaio 2021. La loro entrata in vigore non verrà tuttavia differita.
• Il 18 dicembre il Parlamento ha approvato un articolo aggiuntivo nella legge COVID-19. Quest’ultimo stabilisce che in caso di lavoro ridotto le persone con un reddito sino a 3470 franchi avranno diritto a un'indennità del 100 per cento della perdita di guadagno. Per i redditi tra 3470 e 4340 franchi, l’ILR ammonterà a 3470 franchi in caso di perdita di guadagno totale mentre le perdite di guadagno parziali saranno indennizzate proporzionalmente. L’attribuzione dei lavoratori a tempo parziale a una delle categorie di salario avviene in base al loro salario calcolato proporzionalmente alla percentuale lavorativa. A partire da 4340 franchi si applicherà il tasso d’indennità consueto dell’80 per cento. Questa disposizione è direttamente applicabile ed è valida con effetto retroattivo dal 1° dicembre 2020 fino al 31 marzo 2021.
Comunicato stampa del Consiglio federale, 18.12.2020
• Il 28 ottobre 2020 il Consiglio federale ha modificato l'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione. In base al nuovo testo i lavoratori su chiamata hanno diritto, a certe condizioni, all’indennità per lavoro ridotto. Le modifiche entrano retroattivamente in vigore il 1° settembre 2020. La regolamentazione prevede il diritto all’indennità per lavoro ridotto per i collaboratori su chiamata impiegati da almeno 6 mesi con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure un rapporto di lavoro a tempo determinato con una possibilità di disdetta sancita per contratto. Le modifiche entrano retroattivamente in vigore il 1° settembre 2020. In tal modo si garantisce a questa categoria di lavoratori un diritto ininterrotto all’ILR da marzo 2020. Il diritto è limitato al 30 giugno 2021.
Per lavoro ridotto si intende una riduzione temporanea o una sospensione completa dell’attività dell’azienda, pur mantenendo i rapporti contrattuali di lavoro. Il lavoro ridotto è generalmente da ascrivere a motivi economici. Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti ordinati dalle autorità o a circostanze indipendenti dalla volontà del datore di lavoro.
Versando l’indennità per lavoro ridotto (ILR), l’assicurazione contro la disoccupazione (AD) copre per un certo periodo di tempo una parte dei costi salariali relativi ai lavoratori interessati dal lavoro ridotto. L’indennità per lavoro ridotto è stata creata per prevenire i licenziamenti nel caso di perdite di lavoro temporanee e inevitabili.
Contrariamente a quanto avviene per l’indennità di disoccupazione, le prestazioni vengono pagate al datore di lavoro. Ogni lavoratore ha comunque il diritto di rifiutare l’indennità per lavoro ridotto, nel qual caso il datore di lavoro è tenuto a continuare a versare l’intero salario. Tuttavia, per i lavoratori che non accettano l’indennità aumenta il rischio di licenziamento.
Per apportare un sostegno rapido e semplice ai datori di lavoro che si trovano in difficoltà a causa del nuovo coronavirus, la SECO ha semplificato le procedure amministrative connesse all'annuncio di lavoro ridotto in relazione al coronavirus. Questa misura è prolungata fino a fine marzo 2021. La Confederazione ha inoltre adottato ulteriori misure per fornire un sostegno efficace alle persone interessate, ossia:
Processo / svolgimento
- Il termine per i preannunci di lavoro ridotto inoltrati entro fine maggio è stato abolito. Il 20 maggio 2020 il Consiglio federale ha deciso di reintrodurre dal 1° giugno 2020 il termine di preannuncio di 10 giorni per il lavoro ridotto.
- La durata di autorizzazione del lavoro ridotto era stata prolungata da 3 a 6 mesi, fino a fine agosto. Dal 1° settembre 2020 è di nuovo valida una durata di autorizzazione massima di 3 mesi. Le autorizzazioni che in tale data risalgono a oltre 3 mesi perdono quindi la loro validità. Le aziende in questione devono presentare un nuovo preannuncio di lavoro ridotto.
- La giustificazione per richiedere l’ILR può ora essere meno dettagliata, a condizione tuttavia di essere credibile.
- La contabilità relativa all’ILR è semplificata (un unico formulario che contiene cinque campi da compilare).
Aventi diritto
- Il diritto all'ILR è esteso alle persone con un impiego temporaneo, un posto d’apprendistato o che sono al servizio di un’organizzazione di lavoro temporaneo. Il diritto straordinario al lavoro ridotto per le persone con un posto d'apprendistato sarà revocato per la fine di maggio 2020. Per le persone con un contratto a tempo determinato in cui non è stata convenuta una possibilità di disdetta o che sono al servizio di un’organizzazione di lavoro temporaneo, il diritto straordinario all’ILR si conclude a fine agosto.
- Il diritto all'ILR è parimenti esteso alle persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro o che lavorano nell’azienda del coniuge o del partner registrato. Queste persone saranno indennizzate con un importo forfettario netto di 3320 franchi a fronte di un’occupazione a tempo pieno e di una perdita lavorativa del 100%. Il diritto straordinario al lavoro ridotto per queste persone sarà revocato per la fine di maggio.
- Il diritto all'ILR è stato esteso anche alle persone considerate particolarmente a rischio e che soffrono delle seguenti malattie: ipertensione, diabete, malattie del sistema cardiocircolatorio, malattie croniche delle vie respiratorie, cancro, malattie che indeboliscono il sistema immunitario. Un diritto all’ILR sussiste se il datore di lavoro ha intrapreso tutto quanto ragionevolmente possibile per mantenere le persone in questione nel processo lavorativo (es. telelavoro), ma a causa delle peculiarità aziendali non è stato possibile attuare le misure cautelative obbligatorie. Per queste persone il diritto straordinario all’ILR si conclude a fine giugno.
- Il 28 ottobre 2020 il Consiglio federale ha modificato l'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione. In base al nuovo testo i lavoratori su chiamata impiegati a tempo indeterminato e da almeno sei mesi hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto. La modifica entra retroattivamente in vigore il 1° settembre 2020.
Prestazioni / versamento dello stipendio
- Il 18 dicembre il Parlamento ha approvato un articolo aggiuntivo nella legge COVID-19. Quest’ultimo stabilisce che in caso di lavoro ridotto le persone con un reddito sino a 3470 franchi avranno diritto a un'indennità del 100 per cento della perdita di guadagno. Per i redditi tra 3470 e 4340 franchi, l’ILR ammonterà a 3470 franchi in caso di perdita di guadagno totale mentre le perdite di guadagno parziali saranno indennizzate proporzionalmente. L’attribuzione dei lavoratori a tempo parziale a una delle categorie di salario avviene in base al loro salario calcolato proporzionalmente alla percentuale lavorativa. A partire da 4340 franchi si applicherà il tasso d’indennità consueto dell’80 per cento. Questa disposizione è direttamente applicabile ed è valida con effetto retroattivo dal 1° dicembre 2020 fino al 31 marzo 2021. La SECO emanerà delle direttive al riguardo.
- Il 18 dicembre 2020 il Parlamento ha inoltre deciso che i mesi per i quali tra il 1° marzo 2020 e il 31 marzo 2021 la perdita di lavoro è ammontata a oltre l’85 per cento dell’orario normale di lavoro dell’azienda non saranno presi in considerazione nel calcolo del diritto massimo a quattro periodi di conteggio e che, retroattivamente dal 1° settembre 2020, dalla perdita di lavoro computabile non verrà più dedotto mensilmente il periodo di attesa di un giorno previsto in caso di ILR. Dopo la decisione definitiva del Consiglio federale, l’assicurazione contro la disoccupazione adeguerà i Vostri conteggi e Vi verserà la differenza corrispondente ai giorni di attesa dedotti. Considerato l’elevato numero di conteggi da adeguare, questo processo richiederà comunque un po’ di tempo.
- Fino a fine marzo 2021, i lavoratori non devono più compensare le ore straordinarie prima di poter beneficiare dell’ILR.
- Fino a fine marzo 2021, il reddito derivante da un’occupazione provvisoria non inciderà sull’ILR.
La maggior parte delle misure ILR secondo il diritto di necessità (estensione della cerchia dei beneficiari, ulteriori sgravi finanziari per le aziende) si conclude il 31 agosto 2020 con le modifiche all’ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19). La procedura semplificata per il preannuncio e la procedura sommaria per il conteggio restano valide fino a fine marzo.
Sì, il 20 maggio il Consiglio federale ha deciso quanto segue con effetto al 1° giugno:
- Il diritto al lavoro ridotto per i lavoratori retribuiti con funzione analoga a quella del datore di lavoro sarà revocato affinché possano riprendere rapidamente il loro lavoro in vista di un ritorno alla normalità nell’attività dell’impresa, pressochè in corrispondenza con la fine delle misure adottate in relazione alla COVID-19 per le perdite di guadagno dei lavoratori indipendenti direttamente o indirettamente interessati che sono giunte a termine il 16 maggio 2020.
- Il diritto al lavoro ridotto per le persone che seguono un apprendistato sarà revocato affinché possano riprendere rapidamente la formazione. Qualora necessario, i maestri di tirocinio possono continuare a riscuotere l’ILR purché l’assistenza agli apprendisti sia sempre garantita.
- Il termine di preannuncio di lavoro ridotto sarà reintrodotto.
Nonostante la reintroduzione del termine di preannuncio a decorrere dal 1° giugno 2020, le imprese che nel maggio 2020 dispongono già di un preannuncio ILR approvato non devono presentare una nuova domanda. Se il preannuncio dovesse scadere, sarà prorogato dal servizio cantonale competente.
Il 12 agosto 2020 il Consiglio federale ha deciso, a decorrere dal 1°settembre 2020, di:
- prolungare fino a fine dicembre la validità della procedura semplificata per il preannuncio e della procedura sommaria per il conteggio;
- prolungare da 12 a 18 mesi la durata massima per beneficiare dell’indennità per lavoro ridotto, onde contrastare un ulteriore aumento della disoccupazione; in questo modo le imprese hanno la possibilità, se necessario, di farne beneficiare più a lungo i loro dipendenti
- riattivare e ridurre a un solo giorno il periodo di attesa che invece per legge sarebbe di due o tre giorni;
- abrogare l’estensione ad altri gruppi di beneficiari. Decade così il diritto straordinario all’ILR concesso fino a fine agosto 2020 per le persone con un contratto a tempo determinato in cui non è stata convenuta una possibilità di disdetta e per le persone al servizio di un’organizzazione di lavoro temporaneo.
Le modifiche all’ordinanza sono valide al massimo fino al mese di dicembre 2022, sempreché il Parlamento approvi il disegno di legge COVID-2019.
Aventi diritto
È possibile richiedere l’ILR a due condizioni:
In caso di indennità per lavoro ridotto legata al coronavirus occorre distinguere tra la perdita di lavoro dovuta all’isolamento delle città (provvedimento delle autorità) e il calo della domanda per i timori di contagio (motivi economici).
a) Provvedimenti delle autorità (art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51 cpv. 1 OADI)
L’ILR viene versata per perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità (p.es. l’isolamento delle città) o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro se i datori di lavoro interessati non possono evitare tali perdite mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno.
b) Motivi economici (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI)
L’ILR può essere versata se le perdite di lavoro sono dovute a motivi economici e se sono inevitabili. Per motivi economici si intendono i motivi sia congiunturali sia strutturali che provocano un calo della domanda o del fatturato.
In entrambi i casi sopra menzionati devono essere soddisfatte segnatamente anche le seguenti condizioni per avere diritto all’ILR:
- il rapporto di lavoro non è stato disdetto (art. 31 cpv. 1 lett. c LADI)
- la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro (art. 31 cpv. 1 lett. d LADI)
- il tempo di lavoro è controllabile (art. 31 cpv. 3 lett. a LADI)
per ogni periodo di conteggio, la perdita di lavoro è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro (art. 32 cpv. 1 lett b LADI) - la perdita di lavoro non è dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale (art. 33 cpv. 1 lett. a LADI)
Secondo la SECO, la comparsa inattesa del nuovo coronavirus e i suoi effetti non rientrano nella sfera normale del rischio aziendale.
No. Il riferimento generale al nuovo coronavirus non basta per far valere il diritto all’ILR. Occorre piuttosto che i datori di lavoro continuino ad attestare in maniera attendibile per quale motivo eventuali perdite di lavoro nella loro azienda sono riconducibili alla comparsa del coronavirus. Tra la perdita di lavoro e la comparsa del virus deve quindi sussistere un nesso causale adeguato.
Il datore di lavoro può pretendere l’indennità di lavoro ridotto per i lavoratori che hanno concluso la scuola dell’obbligo e che non hanno ancora raggiunto l’età del pensionamento AVS. I rapporti di lavoro, inoltre, non devono essere stati disdetti.
Non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto i lavoratori:
- il cui rapporto di lavoro è stato disdetto;
- il cui orario di lavoro non può essere sufficientemente controllato;
- che hanno un rapporto di lavoro di durata determinata in cui non è stata convenuta una possibilità di disdetta oppure che sono al servizio di un’organizzazione di lavoro temporaneo; (aventi diritto fino a fine agosto in virtù dell’ampliamento della cerchia dei beneficiari)
- che hanno un contratto di tirocinio; (aventi diritto fino a fine maggio in virtù dell’estensione della cerchia dei beneficiari)
- che si trovano in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro o che lavorano nell’impresa del proprio coniuge o partner registrato; (aventi diritto fino a fine maggio in virtù dell’estensione della cerchia dei beneficiari)
- che sono stati messi a disposizione da un’altra azienda;
- la cui perdita di lavoro è da ricondurre a un conflitto collettivo di lavoro;
In questo caso la perdita di lavoro è imputabile a un provvedimento ordinato dalle autorità. Se gli altri presupposti del diritto all’ILR sono soddisfatti, i lavoratori hanno diritto all’ILR in caso di divieto di esercizio.
Sì, a condizione che siano soddisfatti gli altri presupposti del diritto. Per i lavoratori pagati a ore valgono le stesse condizioni applicabili ai lavoratori che percepiscono uno stipendio mensile. Di conseguenza il diritto all’indennità per lavoro ridotto sussiste soltanto se il tempo di lavoro è stato concordato per contratto.
Il Consiglio federale ha esteso il diritto all’ILR anche a coloro che esercitano un’attività a tempo determinato o sono al servizio di un’organizzazione di lavoro temporaneo. Per le persone con un contratto a tempo determinato in cui non è stata convenuta una possibilità di disdetta o che sono al servizio di un’organizzazione di lavoro temporaneo il diritto straordinario all’ILR si conclude a fine agosto 2020.
Questi prevedono di nuovo l’estensione del diritto all’ILR alle persone con un rapporto di lavoro di durata determinata e agli apprendisti. Il Consiglio federale si pronuncerà formalmente sull’attuazione di queste misure il 20 gennaio 2021.
Il 28 ottobre 2020 il Consiglio federale ha modificato l'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione. In base al nuovo testo i lavoratori su chiamata hanno diritto, a certe condizioni, all’indennità per lavoro ridotto.
La regolamentazione prevede il diritto all’indennità per lavoro ridotto per i collaboratori su chiamata impiegati da almeno 6 mesi con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure un rapporto di lavoro a tempo determinato con una possibilità di disdetta sancita per contratto. Le modifiche entrano retroattivamente in vigore il 1° settembre 2020. In tal modo si garantisce a questa categoria di lavoratori un diritto ininterrotto all’ILR da marzo 2020. Il diritto è limitato al 30 giugno 2021.
Sì, a condizione che i lavoratori interessati siano vincolati da un contratto di lavoro a tempo indeterminato e adempiano tutti gli altri presupposti per l’ILR.
Con effetto al 1° giugno il Consiglio federale ha revocato il diritto transitorio all’ILR per le persone che seguono un apprendistato, affinché possano riprendere rapidamente la formazione.
Per i mesi di marzo, aprile e maggio è possibile continuare a conteggiare il lavoro ridotto per apprendisti, anche se il conteggio sarà presentato solo in seguito, al più tardi 3 mesi dopo la scadenza del periodo di rendiconto. Queste persone non potranno più essere incluse nel conteggio a partire da quello concernente il mese di giugno (né nelle ore di lavoro previste, né nelle ore perse, né nella massa salariale).
Un’azienda che si è annunciata può chiedere l’ILR anche per i formatori che nel periodo di riduzione del lavoro si sono dedicati alla formazione degli apprendisti, sebbene non abbiano di fatto interrotto il lavoro. In questo modo, pur trovandosi in una situazione economica difficile, l’azienda di tirocinio può garantire la supervisione delle persone in formazione, il cui orario di lavoro non può essere ridotto.
Questi prevedono di nuovo l’estensione del diritto all’ILR alle persone con un rapporto di lavoro di durata determinata e agli apprendisti. Il Consiglio federale si pronuncerà formalmente sull’attuazione di queste misure il 20 gennaio 2021.
Se il datore di lavoro ha intrapreso tutto quanto ragionevolmente possibile per mantenere le persone in questione nel processo lavorativo (es. telelavoro), ma a causa delle peculiarità aziendali non è stato possibile attuare le misure cautelative previste, le persone particolarmente a rischio hanno diritto all’ILR fino a fine giugno. In tal caso si può richiedere e calcolare l’ILR solo per alcuni collaboratori a condizione che la perdita di lavoro imputabile a motivi economici rappresenti almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda o dell’unità aziendale. Il diritto straordinario all’ILR decade a fine giugno.
Sono considerate particolarmente a rischio le persone che soffrono segnatamente delle seguenti malattie: ipertensione, diabete, malattie del sistema cardiocircolatorio, malattie croniche delle vie respiratorie, cancro, nonché malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario. Queste persone sono tenute a presentare un certificato medico o a documentare il loro stato in modo verosimile.
Con effetto al 1° giugno il Consiglio federale ha revocato il diritto transitorio all’ILR per i lavoratori che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro affinché possano riprendere rapidamente il loro lavoro in vista di un ritorno alla normalità nell’attività dell’impresa, pressochè in corrispondenza con la fine delle misure adottate in relazione alla COVID-19 per le perdite di guadagno dei lavoratori indipendenti direttamente o indirettamente interessati che sono giunte a termine il 16 maggio 2020.
Entro la fine di maggio i lavoratori con posizioni analoghe a quella di un datore di lavoro (tra gli altri) ricevono un’indennità forfetaria netta di 3320 franchi se hanno un’occupazione a tempo pieno e la perdita di lavoro computabile è pari al 100 per cento. Per il conteggio viene dunque considerato un importo forfetario lordo di 4150 franchi, che dà diritto a un’ILR di 3320 franchi netti (80 %).
Per i mesi di marzo, aprile e maggio è possibile continuare a conteggiare il lavoro ridotto per queste persone, anche se il conteggio sarà presentato solo in seguito, al più tardi 3 mesi dopo la scadenza del periodo di rendiconto. Queste persone non potranno più essere incluse nel conteggio a partire da quello concernente il mese di giugno (né nelle ore di lavoro previste, né nelle ore perse, né nella massa salariale).
Lo scopo dell’ILR è prevenire la disoccupazione e preservare i posti di lavoro. La struttura organizzativa delle istituzioni di diritto pubblico (incl. le imprese di trasporto pubblico) evita che eventuali sviluppi negativi sul piano economico comportino una riduzione immediata di posti di lavoro. Di conseguenza, il versamento di prestazioni ILR contravverrebbe al principio base dell’ILR.
Di norma, le imprese di diritto pubblico non soddisfano quindi le condizioni per ottenere l’ILR, poiché non sono esposte a un reale rischio operativo.
Processo / svolgimento
Spetta al datore di lavoro far valere il diritto all’indennità per lavoro ridotto, presentando il preannuncio al servizio cantonale competente (SC). A partire da subito il preannuncio può essere inoltrato anche online mediante gli eServices. Per maggiori informazioni e per il link agli eServices e ai moduli Excel consultare la pagina eServices e moduli per l’indennità per lavoro ridotto.
Il datore di lavoro deve accertare in via preliminare che il lavoratore accetti tale riduzione dell’orario di lavoro e confermarlo per iscritto nel preannuncio.
Il preannuncio viene esaminato dal SC del Cantone in cui si trova la sede dell’azienda, il quale risponderà anche a eventuali domande relative al diritto all’indennità per lavoro ridotto.
Link a Cantoni
Nel preannuncio viene scelta anche la cassa competente. Se l’Ufficio cantonale del lavoro autorizza il lavoro ridotto, il datore di lavoro deve far valere il diritto all’indennità e le relative pretese presso la cassa da lui stesso designata. Quest’ultima esamina in dettaglio i presupposti di tale diritto e, in caso di decisione positiva, procede al versamento dell’indennità per lavoro ridotto.
Indirizzi delle casse
I datori di lavoro devono utilizzare entrambi i moduli «COVID-19 Preannuncio di lavoro ridotto» e «COVID-19 Domanda e conteggio di indennità per lavoro ridotto». A partire da subito il preannuncio può essere inoltrato anche online mediante gli eServices.
A seconda del conteggio, il modulo «COVID-19 Domanda e conteggio di indennità per lavoro ridotto» esiste in due versioni: una per i conteggi da marzo ad agosto 2020 e l’altra per quelli da settembre a novembre 2020. Ora potete inoltrare online il «COVID-19 Domanda e conteggio di indennità per lavoro ridotto».
Per maggiori informazioni e per il link agli eServices e ai moduli Excel consultare la pagina eServices e moduli per l’indennità per lavoro ridotto.
I preannunci di lavoro ridotto vanno inoltrati dal datore di lavoro al servizio cantonale competente (SC) che risponderà anche a eventuali domande relative al diritto all’ILR. I preannunci vengono esaminati dal SC del Cantone in cui si trova la sede dell’azienda.
Link a Cantoni
A partire da subito il preannuncio può essere inoltrato anche online mediante gli eServices. Per maggiori informazioni e per il link agli eServices e al modulo di preannuncio consultare la pagina eServices e moduli per l’indennità per lavoro ridotto.
Per ottenere un versamento a posteriori per i mesi già conteggiati, l'impresa deve rifare un conteggio per il periodo in questione. Nel nuovo conteggio terrà conto non soltanto dei collaboratori su chiamata che hanno di nuovo diritto all'ILR, ma di tutti quanti i gruppi aventi diritto. In questo modo verranno comprovate (con allegati obbligatori) la massa salariale, le ore dovute e le ore perse di tutti gli aventi diritto.
L'azienda può scegliere per ogni mese se includere o escludere tutti i lavoratori su chiamata nella massa salariale/ore dovute/ore perse. Non è lecito includere soltanto alcuni lavoratori su chiamata
Il termine d'inoltro legale è di tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di conteggio in questione. Esempio: per il conteggio di settembre fino al 31.12.2020.
Sì. Il termine per i preannunci di lavoro ridotto inoltrati entro fine maggio è stato abolito. Dal momento che è stato necessario introdurre il lavoro ridotto in marzo a causa di eventi improvvisi e imprevedibili, non era possibile osservare il termine di preannuncio. Nel frat-tempo le misure adottate dal Consiglio federale sono note e il loro impatto sulla situazio-ne economica è più facilmente pronosticabile. Ormai è ragionevole attendersi che le im-prese provvedano al preannuncio in modo da far coincidere l’inizio o il proseguimento del lavoro ridotto con l’inizio dell’indennità. Per questo motivo, dal 1° giugno vige un termine di preannuncio di 10 giorni.
Nel preannuncio la giustificazione del lavoro ridotto può essere più breve. La contabilità relativa all’ILR è semplificata (un unico formulario con soli cinque campi da compilare); il formulario può essere utilizzato anche per richiedere anticipi.
I presupposti del diritto all’ILR sono stabiliti nella legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) e nella relativa ordinanza (OADI). I Cantoni devono esaminare le condizioni nello stesso modo. Sussiste quindi il divieto di disparità di trattamento. La SECO esercita una funzione di vigilanza in questo senso, controllando a campione la conformità legale dei preannunci di lavoro ridotto.
Il Consiglio federale ha la facoltà di fissare la durata del periodo di attesa, a condizione che non superi tre giorni per mese. Dal 20 marzo 2020, il periodo di attesa per beneficare dell’ILR è revocato fino a fine agosto. Ciò significa che nei mesi in questione le aziende hanno il diritto di ricevere immediatamente le indennità per lavoro ridotto, senza doversi fare carico della perdita di un certo numero di giorni lavorativi al mese.
Il Consiglio federale ha deciso che dal 1° settembre 2020 il periodo di attesa previsto per legge e di nuovo applicabile di due o tre giorni sarà ridotto a un giorno. Ciò significa che prima di ricevere l’ILR, per ogni mese (= periodo di conteggio) il datore di lavoro deve sostenere, per un giorno, i costi salariali per un importo pari almeno all’ammontare dell’ILR. Il datore di lavoro deve risarcire i dipendenti colpiti dal la-voro a orario ridotto per il periodo di attesa, nonché per le ore perse - fino all'80% dello stipendio contrattuale (fanno eccezione i lavoratori a basso reddito – cfr. le FAQ pertinenti). Tuttavia, il datore di lavoro è libero di pagare più dell'80%.
Il 18 dicembre 2020, con l’adeguamento della legge COVID-19, il Parlamento ha assegnato al Consiglio federale la competenza di abolire nuovamente il periodo di attesa. La decisione formale del Consiglio federale è prevista il 20 gennaio 2021.
Il giorno di attesa verrà abolito retroattivamente al 1° settembre 2020. Le casse di disoccupazione effettueranno i pagamenti retroattivi. Non è necessario né raccomandato che le aziende si mettano in contatto con le casse. Riceveranno i pagamenti retroattivi non appena ciò sarà possibile dal punto di vista tecnico.
L'attuazione è già valida per il periodo di conteggio di dicembre 2020, il modulo attualmente disponibile per dicembre 2020 non addebita più giorni di attesa.
Gli eServices e i moduli aggiornati per l’indennità per lavoro ridotto sono disponibili qui eServices e moduli per l’indennità per lavoro ridotto.
Il termine di preannuncio per il lavoro ridotto è stato abolito per i preannunci inoltrati fino alla fine di maggio. Fino ad allora il preannuncio può essere inoltrato al servizio cantonale competente subito prima dell’inizio o del proseguimento del lavoro ridotto.
Il 20 maggio 2020 il Consiglio federale ha deciso di reintrodurre dal 1° giugno 2020 il termine di preannuncio di 10 giorni per il lavoro ridotto. Ciò significa che il datore di lavoro è tenuto a preannunciare al servizio cantonale competente l’introduzione del lavoro ridotto con 10 giorni di anticipo. I preannunci presentati con ritardo implicano un differimento del versamento dell’ILR (il diritto nasce 10 giorni dopo la data di notifica).
Se le misure delle autorità vengono adottate con un breve preavviso e le aziende non sono quindi in condizione di poter preannunciare il lavoro ridotto 10 giorni prima, il termine di preannuncio può essere ridotto o può essere eliminato del tutto. Si applicano le seguenti disposizioni (giorni = giorni civili):
Per le misure che entrano in vigore da 10 a 4 giorni dopo l'annuncio vige un termine di preannuncio di 3 giorni.
Per le misure che entrano in vigore meno di 4 giorni dopo l'annuncio vigono i seguenti termini di preannuncio:
- preannuncio presentato entro i 3 giorni successivi all’entrata in vigore delle misure: non è previsto alcun termine di preannuncio, ciò significa che l'ILR può essere calcolata a partire dalla data di ricezione del preannuncio.
- preannuncio presentato entro 3 e fino a 10 giorni successivi all’entrata in vigore delle misure: il termine di preannuncio da rispettare è di 3 giorni, ciò significa che l'ILR può essere conteggiata a partire da un periodo di 3 giorni successivi alla ricezione del preannuncio.
- preannunci tardivi: il termine di preannuncio da rispettare è di 10 giorni, ciò significa che l'ILR può essere conteggiata dopo un periodo di 10 giorni dalla data di ricezione del preannuncio.
Fino a fine marzo 2021, il reddito derivante da un’occupazione provvisoria non inciderà sull’ILR.
Il diritto all’ILR sussiste anche quando il datore di lavoro utilizza completamente o parzialmente il tempo di lavoro soppresso per la formazione continua dei lavoratori colpiti.
La formazione continua è pagata dal datore di lavoro e deve rispettare tutte le seguenti condizioni:
- procura capacità o conoscenze di cui il lavoratore può beneficiare anche nel caso di mutamento d’impiego o che gli sono indispensabili per mantenere il posto di lavoro attuale.
- è organizzata da persone competenti secondo un programma prestabilito.
- è rigorosamente separata dall’attività usuale dell’azienda.
- non giova esclusivamente o preponderantemente agli interessi del datore di lavoro.
La formazione continua è subordinata al consenso del servizio cantonale e va annunciata 10 giorni prima del suo inizio.
Fino a fine marzo 2021, i lavoratori non devono più compensare le ore straordinarie prima di poter beneficiare dell’ILR.
No, ma il 25 marzo scorso il Consiglio federale ha deciso che il preannuncio di lavoro ridotto non deve più essere rinnovato, come avveniva sinora, se dura più di 3 mesi, ma solo se si protrae per oltre 6 mesi. Dal momento che questa possibilità termina con l’abrogazione dell’ordinanza di necessi-tà il 31 agosto, dal 1° giugno i Cantoni torneranno ad accordare l’ILR per 3 mesi.
L’8 aprile ha inoltre stabilito di abolire, per la durata della situazione straordinaria, il numero massimo di periodi di conteggio dell’IRL (attualmente pari a quattro mesi) nei quali la perdita di lavoro può superare l’85 per cento del normale tempo di lavoro. Le aziende con una perdita di lavoro superiore all’85 per cen-to possono quindi superare quattro periodi di rendiconto. Dal 1° settembre si applicherà di nuovo la regolamentazione usuale e le aziende potranno chiedere l’indennità per lavoro ridotto (ILR) con una perdita di lavoro superiore all’85% del normale tempo di lavoro solamente per un massimo di quattro periodi di conteggio. Al fine di evitare ulteriori difficoltà alle aziende, i periodi di conteggio con una perdita di lavoro superiore all’85 per cento del normale tempo di lavoro aziendale verificatisi tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 non vengono inclusi nel limite massimo di quattro periodi.
L’indennità per lavoro ridotto viene corrisposta per un massimo di 12 mesi entro un periodo di due anni.
Il 1° luglio 2020 il Consiglio federale ha deciso che, dal 1° settembre 2020, la durata massima di riscossione dell’ILR passa da 12 a 18 mesi, per contrastare l’ulteriore aumento della disoccupazione.
L’AD garantisce i salari mediante l’indennità per lavoro ridotto. I datori di lavoro devono attenersi a quanto segue:
- Il pagamento dell’ILR per un determinato mese avviene sempre nel mese successivo.
- Le imprese che hanno fatto domanda di lavoro ridotto hanno l’obbligo di versare regolarmente e tempestivamente ai lavoratori la perdita di guadagno assicurata come salario.
- Le imprese hanno l’obbligo di pagare interamente i contributi alle assicurazioni sociali sul 100% del salario; la quota a carico del datore di lavoro dei contributi per le ore perse gli è rimborsata via ILR.
- Le imprese hanno il diritto di dedurre dal salario dei lavoratori le quote intere dei contributi a loro carico, sulla base di un salario al 100%, purché non sia stato convenuto diversamente con i lavoratori.
Gli organi esecutivi cantonali stanno facendo tutto il possibile per velocizzare i versamenti affinché i datori di lavoro possano pagare i salari. Tuttavia, considerato l’elevato numero di domande di ILR, all’inizio i versamenti potrebbero subire ritardi.
Prestazioni / versamento dello stipendio
L’indennità per lavoro ridotto viene pagata al datore di lavoro dopo il periodo di attesa e corrisponde all’80 per cento della perdita di guadagno imputabile alle ore di lavoro perse (fanno eccezione i lavoratori a basso reddito – cfr. le FAQ pertinenti).
L’indennità per lavoro ridotto viene corrisposta per un massimo di 12 mesi entro un periodo di due anni.
Il 1° luglio 2020 il Consiglio federale ha deciso, a decorrere dal 1° settembre 2020, di prolungare da 12 a 18 mesi la durata massima per beneficiare dell’indennità per lavoro ridotto, onde contrastare un ulteriore aumento della disoccupazione.
In caso di indennità per lavoro ridotto, l’AD rimborsa anche la parte dei contributi versata dal datore di lavoro alle assicurazioni sociali AVS/AI/IPG/AD (cfr. gli opuscoli Info-Service e i moduli di conteggio). La parte dei contributi AVS/AI/IPG/AD versata dal datore di lavoro ammonta al 6,4 per cento.
Per lavoratori a basso reddito si intendono le persone che lavorano a tempo pieno e dispongono di un reddito massimo mensile di 4340 franchi (lordi). Secondo la nuova regolamentazione dell’ILR decisa dal Parlamento nel mese di dicembre 2020 si applicano retroattivamente dal 1° dicembre 2020 i seguenti criteri:
- per i lavoratori impiegati a tempo pieno con un reddito mensile inferiore o uguale a 3470 franchi l’indennità per lavoro ridotto ammonta al 100 per cento delle ore perse computabili;
- per i lavoratori impiegati a tempo pieno con un reddito mensile superiore o uguale a 4340 franchi valgono le regole vigenti. In questi casi l’indennità per lavoro ridotto ammonta all’80 per cento delle ore perse computabili;
- ai lavoratori impiegati a tempo pieno con un reddito compreso tra 3470 e 4340 franchi vengono versati 3470 franchi in caso di perdita di guadagno totale. Così facendo in questa fascia salariale l’ILR diminuisce in modo lineare rispetto al salario (dal 100% per 3470 franchi fino all’80% per 4340 franchi).
Se la perdita di lavoro non è totale, la perdita di guadagno viene calcolata in maniera proporzionale, mentre per i lavoratori con un impiego a tempo parziale il reddito e l’importo minimo per l’ILR vengono calcolati in rapporto al grado di occupazione.
La nuova regolamentazione per i lavoratori a basso reddito si applica retroattivamente dal 1° dicembre 2020 al 31 marzo 2021.
La nuova regolamentazione per i lavoratori a basso reddito viene implementata con un’autodichiarazione del datore di lavoro. Spetta quindi ai datori di lavoro individuare i lavoratori a basso reddito che potrebbero beneficiare di questa regolamentazione e calcolare le singole indennità. Successivamente i datori di lavoro inviano una domanda di ILR all’organo d’esecuzione allegando il calcolo dell’indennità. Infine, hanno il compito di versare alle persone interessate i salari sulla base dei tassi di sostituzione più elevati.
L'eService e il modulo per il conteggio dell’ILR a partire dal dicembre 2020 saranno disponibili a partire dal 29 dicembre 2020 sul sito lavoro.swiss.
Le ore di lavoro perse dei collaboratori che normalmente guadagnano tra i 3470 e i 4340 franchi vengono indennizzate alla tariffa oraria ottenuta dividendo 3470 per la durata normale del lavoro mensile in caso di lavoro a tempo pieno.
Esempio:In dicembre l’orario normale di lavoro al 100 per cento conta 23 giorni lavorativi al ritmo di 40 ore a settimana. Le ore di lavoro complessive sono quindi 184 (40 : 5 x 23) e la tariffa oraria è di 18,86 franchi (3470 : 184 = 18.86).
Attenzione: La classificazione dei salari a tempo parziale si basa sul salario calcolato in base a un tasso d’occupazione del 100 per cento.
- Il pagamento dell’ILR per un determinato mese avviene sempre nel mese successivo (esempio: un’impresa che ricevuto l’autorizzazione di lavoro ridotto per il mese di marzo invia il conteggio a inizio aprile e riceve il versamento dell’ILR per il mese di marzo).
- Le imprese che hanno fatto domanda di lavoro ridotto hanno l’obbligo di versare regolarmente e tempestivamente ai lavoratori la perdita di guadagno assicurata come salario.
- Le imprese hanno l’obbligo di pagare interamente i contributi alle assicurazioni sociali previsti dalle disposizioni legali sul 100% del salario (come se il tempo di lavoro fosse normale); la quota a carico del datore di lavoro dei contributi AVS/AI/IPG/AD per le ore perse gli è rimborsata via ILR dalla cassa di disoccupazione.
- Le imprese hanno il diritto di dedurre dal salario dei lavoratori le quote intere dei contributi a loro carico, sulla base di un salario al 100%.
- Se un’impresa non è in grado di garantire il versamento del salario per mancanza di liquidità può chiedere un anticipo alla cassa di disoccupazione mediante il modulo «COVID-19 Domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto».
- Il 18 dicembre 2020 il Parlamento ha inoltre deciso che i mesi per i quali tra il 1° marzo 2020 e il 31 marzo 2021 la perdita di lavoro è ammontata a oltre l’85 per cento dell’orario normale di lavoro dell’azienda non saranno presi in considerazione nel calcolo del diritto massimo a quattro periodi di conteggio e che, retroattivamente dal 1° settembre 2020, dalla perdita di lavoro computabile non verrà più dedotto mensilmente il periodo di attesa di un giorno previsto in caso di ILR. Dopo la decisione definitiva del Consiglio federale, l’assicurazione contro la disoccupazione adeguerà i Vostri conteggi e Vi verserà la differenza corrispondente ai giorni di attesa dedotti. Considerato l’elevato numero di conteggi da adeguare, questo processo richiederà comunque un po’ di tempo.
- Fino a fine marzo 2021, i lavoratori non devono più compensare le ore straordinarie prima di poter beneficiare dell’ILR.
- Fino a fine marzo 2021, il reddito derivante da un’occupazione provvisoria non inciderà sull’ILR.
- Al termine di ciascun periodo di conteggio la domanda di indennità per lavoro ridotto deve essere inoltrata alla cassa di disoccupazione indicata nel preannuncio.
- È obbligatorio conservare tutti i documenti dell’azienda per 5 anni, compreso il controllo delle ore di lavoro, e su richiesta presentarli all’ufficio di compensazione.
Il Consiglio federale e la SECO hanno modificato le disposizioni e i processi per poter concedere il lavoro ridotto senza lungaggini burocratiche. Gli organi esecutivi cantonali stanno facendo tutto il possibile per velocizzare i versamenti affinché i datori di lavoro possano pagare i salari. Tuttavia, considerato l’elevato numero di domande di ILR, all’inizio i versamenti potrebbero subire ritardi.
No, se i dipendenti non sono in grado di svolgere l'attività lavorativa per motivi personali – ad esempio per malattia, paura del contagio o impegni familiari – queste assenze non vengono considerate come ore perse computabili per le quali l'impresa percepisce l'ILR.
Il diritto non sussiste se l’impedimento al lavoro è dovuto a un comportamento volontario. Ad esempio, se un lavoratore si reca in uno dei Paesi dichiarati a rischio dalle autorità (vedi elenco dei Paesi dell’UFSP) e al suo ritorno deve mettersi in quarantena per 10 giorni, l’impedimento al lavoro è imputabile al lavoratore, che non ha quindi diritto all’ILR.
A partire dal 6 luglio vigono le seguenti disposizioni:
- coloro che, dal 6 luglio, si recano in un Paese figurante al momento dell’entrata nell’elenco ufficiale delle regioni a rischio non hanno diritto all’ILR per i 10 giorni della quarantena;
- coloro che, prima del 6 luglio, si sono recati in un Paese con elevato rischio di contagio e tornano in Svizzera a partire dal 6 luglio, quindi devono rimanere in quarantena per 10 giorni, possono avere diritto all’ILR se è stato ottenuto un certificato rilasciato da un medico o un’autorità. Lo stesso dicasi per le persone che si recano in una regione dichiarata a rischio solo dopo la loro partenza. Tuttavia, il diritto all’ILR non sussiste se il datore di lavoro non riconosce l’obbligo di continuare a pagare il salario e per il periodo della quarantena non versa alcun salario.
Se l’impedimento al lavoro non è dovuto a un comportamento volontario, il lavoratore in quarantena ha diritto all’ILR se gli altri presupposti sono soddisfatti e se non percepisce già prestazioni da un’altra assicurazione sociale o privata (ad. es. assicurazione malattia). Se, invece, non sono soddisfatti tutti i presupposti, ha diritto a un’indennità secondo la legislazione sulle indennità di perdita di guadagno (indennità di perdita di guadagno per il coronavirus), a condizione che la quarantena sia stata ordinata dal medico o da un’autorità. In tal caso il lavoratore potrà rivolgersi a una cassa di compensazione AVS/AI (si veda l’opuscolo «Indennità di perdita di guadagno Corona»).
Sì, l’importo massimo è fissato a 148 200.- franchi all’anno, ovvero 12 350.- franchi al mese, e si applica sia all’indennità di disoccupazione che all’indennità per lavoro ridotto, indipendentemente dall’attuale situazione legata al coronavirus.
Se l’impresa ha problemi di liquidità può chiedere un anticipo dell’ILR. Per maggiori informazioni rivolgersi alla propria cassa di disoccupazione.
Indirizzi delle casse