Indennità per lavoro ridotto: lettera alle imprese
Pagamento arretrato di indennità per lavoro ridotto sulle componenti salariali per i diritti alle vacanze e ai giorni festivi per gli anni 2020 e 2021 (PDF, 183 kB, 21.06.2022)
Ora le casse di disoccupazione competenti esamineranno le numerose domande pervenute e ci vorranno dunque diversi mesi per effettuare tutti i controlli e procedere ai pagamenti. In caso di chiarimenti le casse contatteranno direttamente i richiedenti.
Se il vostro account Job Room è stato disattivato dopo un lungo periodo di inutilizzo o se il responsabile è una nuova persona, procedete come segue:
Rinnovo del conto job room (PDF, 92 kB, 19.09.2023)
➔ Modulo di contatto
Le aziende possono richiedere pagamenti arretrati dell'indennità per lavoro ridotto (ILR) per gli anni 2020 e 2021. Lo ha deciso il Consiglio federale l'11 marzo 2022. Il Parlamento ha approvato il relativo credito aggiuntivo nella sessione estiva 2022. La decisione è legata alla sentenza del Tribunale federale del 17 novembre 2021, stando alla quale nel calcolo dell’indennità per lavoro ridotto per i collaboratori con salario mensile la procedura di conteggio sommaria deve includere un’indennità per vacanze e giorni festivi. Dal mese di gennaio 2022 ciò viene preso in considerazione come standard nel conteggio dell'ILR.
In base alla decisione del Consiglio federale, tutte le imprese che nel 2020 e nel 2021 hanno conteggiato l’indennità per lavoro ridotto secondo la procedura sommaria possono chiedere alle casse di disoccupazione di riesaminare il loro diritto all’ILR per questo periodo. In particolare si deve tener conto di quanto segue.
- Solo le imprese che nel 2020 e nel 2021 hanno conteggiato l’ILR secondo la procedura sommaria possono presentare una richiesta di riesame dei propri diritti ILR per questo periodo.
- A partire dall'inizio luglio tutte le aziende interessate sono state informate dalla SECO per lettera e in modo progressivo su come presentare questa domanda.
- Affinché le aziende possano presentare la relativa domanda e possano essere elaborati gli eventuali pagamenti arretrati dell’ILR, dal 7 luglio 2022 la SECO offre su questa pagina un eService a questo proposito.
- Le domande possono essere inoltrate nel periodo dal 7 luglio 2022 al 31 dicembre 2022. L’assicurazione contro la disoccupazione non entrerà nel merito delle domande che non perverranno entro il 31 dicembre 2022; queste non verranno esaminate (art. 28 e 43 cpv. 3 legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA, RS 830.1]).
- Poiché sono necessarie ulteriori informazioni per il calcolo dell’indennità supplementare per vacanze e giorni festivi per i dipendenti con un salario mensile, le aziende devono presentare una domanda sotto forma di conteggi dettagliati per ogni periodo di conteggio.
- Anche nel caso in cui entro i termini stabiliti aveste già sollevato delle obiezioni per i conteggi, aveste richiesto l’emanazione di una decisione, fosse pendente una procedura di opposizione o aveste presentato una richiesta di riesame, per il conteggio del nuovo importo è necessario inserire nell’eService gli altri dati dettagliati al più tardi entro il 31 dicembre 2022. Se entro questo termine i dati non vengono inoltrati, non si entrerà nel merito della relativa domanda (art. 43 cpv. 3 LPGA).
- La domanda viene inoltrata esclusivamente tramite eService. Le aziende hanno quindi bisogno di un login nella Job-Room, la piattaforma di accesso ai servizi elettronici di lavoro.swiss.
Presentare una richiesta di pagamento arretrato: come procedere?
Se la vostra azienda desidera presentare una richiesta di pagamento arretrato dell’ILR sulle componenti salariali per i diritti alle vacanze e ai giorni festivi per gli anni 2020 e 2021 o presentare ulteriori dati dettagliati su una procedura già pendente, procedete come segue.
- Informatevi di cosa tener conto se la vostra azienda ha ricevuto altri aiuti finanziari per il COVID-19 (si veda FAQ «Di cosa tenere conto se la mia azienda ha ricevuto altri aiuti finanziari per il COVID-19?»).
- Preparate i dati e i documenti necessari per la richiesta nonché i conteggi (si veda FAQ «Quali documenti mi servono per fare la richiesta?»).
- Assicuratevi che la vostra azienda abbia un login nella Job-Room.
- Accedete alla Job-Room e selezionate l’eService «Pagamento arretrato» alla voce Lavoro ridotto.
- Identificatevi nell’eService con il vostro numero RIS, il numero della Cassa di disoccupazione (CAD) responsabile e il PIN. All’inizio di luglio 2022 la SECO ha spedito a tutte le imprese una lettera con queste informazioni.
- Inserite i dati per i periodi di conteggio per i quali volete far verificare la richiesta - non siete obbligati a presentare tutti i periodi di conteggio.
- Dopo aver inserito i periodi di conteggio desiderati otterrete di nuovo una panoramica dei periodi inseriti.
- Potete rimuovere i singoli periodi di conteggio che non volete presentare.
- Selezionate «Per verifica» e presentate i periodi di conteggio desiderati. Dopo l’invio riceverete un’e-mail di conferma.
- ATTENZIONE: in ogni momento potete interrompere la registrazione dei dati e salvare temporaneamente. Dopo l’invio non sono tuttavia più possibili modifiche o successivi inoltri di ulteriori periodi di conteggio!
Trovate tutte le informazioni dettagliate sul pagamento arretrato dell’ILR nelle seguenti FAQ.
eService per pagamento arretrato dell'ILR
Il termine di inoltro delle domande è scaduto il 31.12.2022, pertanto l’eService per il pagamento arretrato dell’ILR è stato rimosso dalla Job-Room.
Se avete domande contattate la SECO con l’apposito modulo o rivolgetevi alla vostra cassa disoccupazione.
Calcolo facilitato
L'apposito modulo di aiuto facilita il calcolo in ore del diritto mensile alle vacanze e ai giorni festivi. Troverete maggiori informazioni al riguardo nella FAQ «Come vengono calcolati i diritti alle vacanze e ai giorni festivi dei dipendenti con stipendio mensile?»
- Istruzioni in caso di correzioni nell’eService (PDF, 1 MB, 14.12.2022)
- Istruzioni per rinnovare il conto Job Room (PDF, 92 kB, 19.09.2023)
- Modulo di aiuto per il calcolo delle ferie mensili e dei giorni festivi in ore - 3000 categorie di lavoratori (XLSX, 313 kB, 16.08.2022)
- Modulo di aiuto per il calcolo delle ferie mensili e dei giorni festivi in ore - 400 categorie di lavoratori (XLSX, 59 kB, 16.08.2022)
- Modulo di aiuto per il calcolo delle ferie mensili e dei giorni festivi in ore - 70 categorie di lavoratori (XLSX, 26 kB, 16.08.2022)
FAQ relative al pagamento arretrato dell’ILR
Domande generali
Per poter presentare una domanda sono necessari:
- il vostro numero RIS;
- il numero della Cassa di disoccupazione (CAD) responsabile;
- il vostro PIN.
All’inizio di luglio 2022 la SECO ha spedito a tutte le imprese una lettera con queste informazioni.
Le imprese che non hanno ricevuto la lettera possono richiederla alla loro Cassa di disoccupazione, allegando le seguenti informazioni:
- numero RIS
- indirizzo postale
- indirizzo e-mail
L'estratto dei dati delle ILR finora riscosse mostra quali dati sono registrati nel sistema di pagamento della CAD per il rispettivo periodo di conteggio. Un estratto separato è allegato alla lettera informativa per ogni settore d’esercizio.
Questi dati vi rendono più facile il confronto in caso di ripartizione dei documenti per dipendenti con salario mensile e con salario orario. Tra il conteggio originale e quello nuovo i seguenti dati devono corrispondere:
- numero di dipendenti colpiti dal lavoro ridotto;
- somma delle ore previste;
- somma delle ore perse per motivi economici.
Nei seguenti casi, ci possono essere discrepanze tra il conteggio originale e quello nuovo dettagliato.
- Correggete il numero dei dipendenti se constatate che il conteggio originale includeva dipendenti che in quel periodo di conteggio non avevano diritto all’ILR.
(Si veda FAQ «Chi aveva diritto all’ILR e in quale mese?») - I cambiamenti nel numero di dipendenti portano anche a cambiamenti nelle ore previste, nelle ore perse e nella massa salariale soggetta all'AVS.
(Si veda FAQ «Di cosa devo tener conto quando correggo il numero dei dipendenti?») - Correggete le ore previste perché nel conteggio originale erano state dichiarate solo le ore previste nette.
(Si veda FAQ «Come si calcolano le ore previste nei mesi con giorni festivi?») - Correggete le ore perse per ragioni economiche perché nel conteggio originale i giorni festivi erano stati dichiarati come ore perse.
(Si veda FAQ «Come si calcolano le ore perse nei mesi con giorni festivi?») - Correggete gli errori nel conteggio originale.
(Si veda FAQ «Come posso o devo correggere gli errori nel conteggio originale?»)
Si prega di notare quanto segue.
- In caso di tali discrepanze, vogliate caricare un documento corrispondente alla voce «Documentazione aziendale» in modo che la Cassa di disoccupazione possa tenere traccia dei cambiamenti. In questo modo sarà più facile verificare la vostra richiesta; evitate ulteriori domande e quindi contribuite ad accelerare il versamento. Per le discrepanze nei seguenti campi non è necessario alcun documento: indennità per le ore perse, contributi del datore di lavoro per le assicurazioni sociali e importo dell’ILR pagato. Questi vengono ricalcolati sulla base delle vostre informazioni dettagliate e differiscono sempre dai dati originali.
- Se l'importo dell’ILR ricalcolato è inferiore all'importo originale, non siete obbligati a presentare questo periodo di conteggio.
(Si veda FAQ «Perché il diritto all’ILR ricalcolato può essere inferiore al versamento dell’ILR originale?») - I pagamenti arretrati dell’ILR sono possibili solo per i mesi già conteggiati nei quali esisteva un diritto in tal senso.
Se la vostra azienda ha diversi numeri RIS o se ha conteggiato l’ILR in diverse Casse di disoccupazione, avete ricevuto più lettere con dati d’accesso differenti. Potete richiedere il pagamento arretrato dell’ILR solo presso la CAD che ha elaborato il conteggio originale e con il numero RIS indicato nell’estratto dei dati. Si prega di utilizzare i relativi dati d’accesso (n. RIS, n. CAD e PIN).
La domanda consiste in conteggi adeguatamente dettagliati per ogni periodo di conteggio poiché il calcolo dell’indennità per i diritti alle vacanze e ai giorni festivi dei dipendenti con salario mensile può essere effettuato solo con informazioni concrete sui singoli diritti alle vacanze e ai giorni festivi dei dipendenti aventi diritto così come con una suddivisione in dipendenti con salario mensile e con salario orario.
Lo strumento del lavoro ridotto (ILR) mira a prevenire la disoccupazione e a preservare i posti di lavoro. Offre alle aziende la possibilità di superare le crisi economiche mantenendo la piena capacità produttiva.
Gli aiuti finanziari COVID-19 sono destinati a sostenere le imprese particolarmente colpite dalle conseguenze delle misure disposte per combattere l'epidemia di COVID-19, nel momento in cui sostengono costi non coperti o perdite finanziarie.
Questi vari aiuti non hanno lo scopo di consentire alle aziende di realizzare un profitto.
- Se, a seguito di questa domanda, l'azienda consegue un profitto attraverso il cumulo degli aiuti finanziari COVID-19 e del pagamento arretrato dell'ILR, le autorità competenti possono chiedere il rimborso di questo sovraindennizzo.
- A fini di controllo, la SECO può trasmettere i dati relativi al pagamento arretrato dell'ILR alle autorità federali o cantonali responsabili degli aiuti finanziari COVID 19, se queste lo richiedono.
Spetta alle autorità competenti il compito di valutare e fornire indicazioni su eventuali ripercussioni nel caso siano stati corrisposti altri aiuti Covid. In quanto organo di compensazione dell'Assicurazione contro la disoccupazione, la SECO non può fornire indicazioni sugli aiuti Covid che non siano di pertinenza dell'AD.
Anche nel caso in cui aveste già sollevato un’obiezione, inviato una richiesta di riesame alla Cassa di disoccupazione o fosse pendente una procedura di opposizione, per il conteggio del nuovo importo dovete inserire gli altri dati nell’eService. Riceverete quindi un nuovo conteggio sulla base dei dati forniti.
Non riceverete da parte della vostra Cassa di disoccupazione nessuna ulteriore sollecitazione individuale a presentare informazioni aggiuntive sulla vostra passata obiezione.
Se entro il termine specificato di seguito non verranno inviate tutte le informazioni richieste tramite l’eService, le relative domande non verranno prese in considerazione o l’opposizione verrà respinta a causa di informazioni insufficienti (art. 28 e 43 cpv. 3 legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; LPGA, RS 830.1).
Una documentazione corretta e completa facilita l'esame della vostra domanda. Tuttavia, la verifica e il versamento delle numerose domande richiederanno probabilmente alcuni mesi.
In questo caso potete rivolgervi all’infoline dedicata. Il modulo di contatto da compilare si trova sulla pagina qua sotto.
Fare richiesta
Per ogni periodo di conteggio per il quale volete far verificare il vostro diritto all’ILR, suddividete le seguenti informazioni secondo i dipendenti con salario mensile e con salario orario:
- numero di dipendenti aventi diritto;
- numero di dipendenti colpiti dal lavoro ridotto;
- ore previste;
- ore perse per motivi economici;
- massa salariale.
Inserite i diritti alle vacanze e ai giorni festivi per i dipendenti con salario mensile.
(Si veda FAQ «Come vengono calcolati i diritti alle vacanze e ai giorni festivi dei dipendenti con stipendio mensile?»)
Inserire e calcolare i diritti alle vacanze e ai giorni festivi
Se usate il conteggio con la classificazione di diverse categorie salariali (da dicembre 2020), è sufficiente che indichiate per ogni categoria salariale se si tratta di dipendenti con salario mensile o con salario orario e a quanto ammontano i rispettivi diritti alle vacanze e ai giorni festivi dei dipendenti con salario mensile. In questo caso il calcolo viene fatto automaticamente.
Come documentazione è necessario fornire una lista del personale con i diritti alle vacanze o un estratto corrispondente del regolamento del personale o del CCL. In più occorre una lista dei giorni festivi oppure un calendario dei giorni festivi (se i giorni festivi non compaiono nel regolamento del personale o nel CCL). Caricate entrambi i documenti nell'eService.
- di informazioni sulle ore previste, sulle ore perse e sui salari per i dipendenti con salario mensile e per i dipendenti con salario orario;
- inoltre, per i dipendenti con salario mensile, di informazioni sui diritti alle vacanze e ai giorni festivi;
- per i diritti alle vacanze dei dipendenti con salario mensile, di un documento (per esempio una lista del personale con i diritti alle vacanze, il modulo di aiuto per calcolare i diritti alle vacanze e ai giorni festivi o un estratto corrispondente del regolamento del personale o del CCL), che dovete caricare sotto «Documentazione aziendale»;
- di una lista di giorni festivi o del calendario dell'orario di lavoro valido nel rispettivo settore d’esercizio o del CCL; è necessario caricare anche questi sotto «Documentazione aziendale».
Dovete tenere in considerazione quanto segue.
- Numero dei dipendenti aventi diritto e ore previste: per il numero totale dei dipendenti aventi diritto e le ore previste, devono essere elencate tutte le persone che avevano diritto a ricevere l’ILR nel periodo di conteggio preso in esame.
(Si veda FAQ «Chi aveva diritto all’ILR e in quale mese?») - Numero dei dipendenti colpiti dal lavoro ridotto e ore perse: per il numero di dipendenti colpiti dal lavoro ridotto e per le ore perse, possono essere elencate solo le persone che avevano diritto a ricevere l’ILR nel periodo di conteggio preso in esame. Non possono essere fatte valere ore perse per persone che non sono state incluse nel calcolo delle ore previste.(Si veda FAQ «Chi aveva diritto all’ILR e in quale mese?»)
- Le ore previste includono tutte le ore di lavoro teoriche che non cadono nei fine settimana.
(Si veda FAQ «Come si calcolano le ore previste nei mesi con giorni festivi?») - Potrebbe essere necessario convertire le ore previste in una settimana di 5 giorni.
- Solo le ore che cadono in giorni lavorativi normali possono essere fatte valere come ore perse. Le vacanze o i giorni festivi non costituiscono ore perse per ragioni economiche.
(Si veda FAQ «Come si calcolano le ore perse nei mesi con giorni festivi?») - Nessuna indennità per vacanze e giorni festivi può essere inclusa nella massa salariale dei dipendenti con salario mensile. Questa viene presa in considerazione dal supplemento calcolato sulla base dei diritti alle vacanze e ai giorni festivi.
(Si veda FAQ «Come viene calcolato il salario determinante dei dipendenti con salario mensile?»)
Per il conteggio per redditi bassi, da dicembre 2020 dall’eService può essere generato e scaricato un file Excel. In questo documento possono essere trasferiti i dati estratti dalla contabilità salariale o da precedenti conteggi. In seguito, questo documento viene di nuovo importato nell’eService.
Non è tuttavia possibile scaricare direttamente i conteggi precedenti, in quanto è necessario completare i dati complementari riguardo a dipendenti con salario mensile e con salario orario.
Se correggete il numero di dipendenti, cambiano anche la somma delle ore previste e la massa salariale soggetta ad AVS. Inoltre, di solito sono necessari cambiamenti nel numero di dipendenti colpiti dal lavoro ridotto così come nelle ore perse.
Se attuate tali modifiche, un documento corrispondente deve essere caricato sotto «Documentazione aziendale» in modo che la Cassa di disoccupazione possa tenere traccia dei cambiamenti.
Non appena avrete registrato tutti i periodi di conteggio desiderati e presentato i relativi conteggi, dall'eService la vostra domanda sarà automaticamente inviata alla Cassa di disoccupazione competente per la verifica.
Una volta inviata la vostra domanda, ricevete un’e-mail di conferma. Potrebbe essere necessario controllare la cartella spam della casella di posta elettronica. Se non si ricevete l’e-mail di conferma entro 30 minuti, contattate l'Infoline.
Si prega di non informarsi presso la propria Cassa di disoccupazione in merito allo stato di elaborazione. A ogni conteggio inviato viene dato un numero di tracciamento e viene verificato che arrivi effettivamente a destinazione. Se questo non fosse il caso, vi verrà richiesto di effettuare un nuovo invio. Quindi, se non ricevete alcuna notifica, tutto è andato per il verso giusto.
Vi preghiamo di voler comprendere che la verifica dei conteggi presentati richiede un certo tempo da parte delle casse di disoccupazione.
Potete presentare la vostra domanda e i vostri conteggi modificati entro e non oltre il 31 dicembre 2022.
Conseguenze giuridiche: l’assicurazione contro la disoccupazione non entrerà nel merito delle domande che non perverranno entro il 31 dicembre 2022; queste non verranno esaminate (art. 28 e 43 cpv. 3 legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; LPGA, RS 830.1)
A tal fine si prega di prevedere abbastanza tempo e non aspettare fino all'ultimo giorno. Alla fine di dicembre ci potrebbe essere un sovraccarico dell'eService con conseguenti tempi di attesa.
Perché questo offre la possibilità di fare ancora delle correzioni ai conteggi stessi. Se durante l'elaborazione dei periodi di conteggio successivi si riscontrano necessità di correzione, è possibile adeguare di conseguenza anche i conteggi dei mesi precedenti. Relativamente alle differenze nel diritto all’ILR o con altri aiuti finanziari per il COVID-19, prima di inviare la domanda potete selezionare nuovamente i periodi di conteggio che desiderate effettivamente presentare.
(Si veda FAQ «Perché il diritto all’ILR ricalcolato può essere inferiore al versamento dell’ILR originale?»)
(Si veda FAQ «Di cosa tenere conto se la mia azienda ha ricevuto altri aiuti finanziari per il COVID-19?»)
All'inizio del termine per la presentazione e verso la fine di dicembre ci potrebbe essere un sovraccarico dell'eService con conseguenti tempi di attesa. Perciò, se possibile, non presentate la vostra domanda durante i periodi di punta. L'eService per il pagamento arretrato è a vostra disposizione 24 ore su 24.
Diritti / Conteggio
Potete trovare i gruppi di persone aventi diritto tra marzo 2020 e dicembre 2021 nella seguente panoramica:
Chi e quando aveva diritto all'ILR? (PDF, 258 kB, 15.06.2022)
Le informazioni hanno il seguente significato:
- mese = periodo di conteggio per il quale è stato fatto valere il lavoro ridotto;
- collaboratori colpiti dal lavoro ridotto = numero di persone per le quali è stata versata l’ILR*;
- ore previste = somma delle ore previste utilizzate per il calcolo della percentuale della perdita di lavoro e dell’ILR*;
- ore perse = somma delle ore perse di cui si è tenuto conto per il calcolo della percentuale della perdita di lavoro e dell’ILR*;
- massa salariale per le ore perse = massa salariale per le ore perse per ragioni economiche**;
- indennità per le ore perse = indennità che di norma ammonta all'80 % della massa salariale per le ore perse per ragioni economiche meno il periodo di attesa; per le persone con basso reddito è fino al 100 % meno il periodo di attesa**;
- contributi del datore di lavoro per le assicurazioni sociali = contributi del datore di lavoro all'AVS, all'AD, all'AI e alle IPG, calcolati sulla massa salariale per le ore perse**;
- importo dell’ILR versato = ILR versata risultante dall’indennità per le ore perse (compresa la considerazione di un eventuale periodo di attesa) e dai contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali**.
Le informazioni contrassegnate con * devono corrispondere all'estratto dei dati nel nuovo conteggio.
Le informazioni contrassegnate con ** saranno ricalcolate sulla base di dati dettagliati.
I conteggi presentati dalle aziende sono stati controllati dalla Cassa di disoccupazione prima del pagamento e, se necessario, corretti.
Poiché, soprattutto nei primi mesi della pandemia, l'attenzione si è concentrata su una rapida erogazione per poter fornire velocemente all'economia la liquidità necessaria, non è stato possibile indicare esplicitamente alle aziende ogni singola correzione. Solo i dati registrati dalla Cassa di disoccupazione sono determinanti per il pagamento arretrato dell'indennità per vacanze e giorni festivi per i lavoratori con salario mensile. Potete evincere questi dati dall’estratto che vi è stato inviato.
Le seguenti FAQ dovrebbero aiutarvi a capire meglio le correzioni apportate dalla Cassa di disoccupazione. Scoprite di più su ...
- quali persone avevano diritto nel periodo di conteggio corrispondente
(si veda FAQ «Chi aveva diritto all’ILR e in quale mese?») - come vanno calcolate le ore previste
(si veda FAQ «Come si calcolano le ore previste nei mesi con giorni festivi?») - come vanno calcolate le ore perse nei mesi con vacanze o giorni festivi
(si veda FAQ «Come si calcolano le ore perse nei mesi con giorni festivi?») - come vanno calcolati i salari
(si veda FAQ «Come viene calcolato il salario determinante dei dipendenti con salario mensile?»)
Le casse di disoccupazione hanno spesso constatato che l’ILR è stata conteggiata per gruppi di persone che non ne avevano diritto nei mesi in questione. Per individuare un eventuale adeguamento, bisogna innanzitutto confrontare il numero di persone aventi diritto e il numero di persone colpite dal lavoro ridotto. Sulla base della panoramica delle persone aventi diritto (si veda il PDF nella relativa FAQ) e della differenza della massa salariale (si veda l'estratto dei dati ricevuto con la lettera informativa), potete determinare quale o quali persone non hanno potuto essere conteggiate.
(Si veda FAQ «Chi aveva diritto all’ILR e in quale mese?»)
Inoltre, soprattutto nei mesi con giorni festivi, le ore previste mensili erano spesso sottostimate o i giorni festivi erano dichiarati come ore perse.
(Si veda FAQ «Come si calcolano le ore previste nei mesi con giorni festivi?»)
(Si veda FAQ «Come si calcolano le ore perse nei mesi con giorni festivi?»)
Nei settori in cui la settimana lavorativa non è composta da 5 giorni, spesso le ore da effettuare non sono state convertite correttamente in una settimana di 5 giorni; oppure, sono state indicate le ore previste in media per mese invece delle ore previste nel mese in questione.
Se si nota un errore nel conteggio originale e quindi un diritto all’ILR originale troppo elevato, questo deve essere corretto. Per facilitare l'elaborazione, caricate una spiegazione e i relativi documenti nel periodo di conteggio pertinente.
(Si veda FAQ «Perché il diritto all’ILR ricalcolata può essere inferiore al versamento dell’ILR originale?»)
Un diritto all’ILR inferiore al versamento originale può verificarsi nelle situazioni indicate qui di seguito.
- Il numero di persone aventi diritto o colpite dal lavoro ridotto differisce dal conteggio originale.
(Si veda FAQ «Chi aveva diritto all’ILR e in quale mese?») - Le ore previste o le ore perse differiscono dal conteggio originale.
(Si veda FAQ «Come si calcolano le ore previste nei mesi con giorni festivi?»)
(Si veda FAQ «Come si calcolano le ore perse nei mesi con giorni festivi?») - Le ore perse riguardano principalmente persone con salari orari piuttosto bassi, per le quali l'indennità per vacanze e giorni festivi era già inclusa nell’ILR versata.
(Si veda FAQ «Perché non c'è un supplemento per l'aliquota per vacanze e giorni festivi per i dipendenti con salario orario e nessuna verifica sui pagamenti arretrati?»)
Se il diritto all’ILR ricalcolato è inferiore al versamento originale, non siete obbligati a presentare il relativo periodo di conteggio per evitare un’eventuale restituzione.
(Si veda FAQ «Perché nella domanda tutti i conteggi devono essere inviati contemporaneamente?»)
Rimangono tuttavia espressamente riservate le restituzioni derivanti da una dichiarazione falsa, accertata in una verifica successiva (ad es. in caso di controllo del datore di lavoro). In caso di un’eventuale restituzione, i diritti all’ILR sulle componenti salariali per vacanze e giorni festivi dei dipendenti aventi diritto vengono comunque presi in considerazione nel salario mensile.
Per ogni anno civile, l'azienda deve determinare per quanti giorni festivi i dipendenti con salario mensile sono esentati dal lavoro e ricevono comunque il salario. Nella procedura sommaria, questo non è determinato individualmente per ogni dipendente, ma è calcolato in proporzione al grado di impiego. Come documentazione è necessario fornire una lista del personale con i diritti alle vacanze, il modulo di aiuto per calcolare i diritti alle vacanze e ai giorni festivi o un estratto corrispondente del regolamento del personale o del CCL. In più occorre una lista dei giorni festivi oppure un calendario dei giorni festivi (se i giorni festivi non compaiono nel regolamento del personale o nel CCL).
(Si veda anche FAQ «Come vengono calcolati i diritti alle vacanze e ai giorni festivi dei dipendenti con stipendio mensile?»)
Durante la validità della procedura di conteggio sommaria, le ore previste dei dipendenti a tempo parziale sono state calcolate in proporzione al grado di occupazione sulla base delle ore previste per una posizione a tempo pieno. In entrambi i casi, i giorni festivi sono inclusi nelle ore previste.
(Si veda anche FAQ «Come si calcolano le ore previste nei mesi con giorni festivi?»)
Esempio
Ore previste in caso di occupazione al 100%: il mese di aprile 2020 aveva 22 giorni che cadono tra lunedì e venerdì (compresi i giorni festivi!). A 40 ore settimanali sono 40 : 5 x 22 = 176 ore per un impiego a tempo pieno, le ore previste per l’occupazione all’80% ammontano quindi a 140,8 ore.
Il concordato pagamento continuato del salario da parte del datore di lavoro nei giorni festivi viene compensato nell’ILR con il supplemento per l’aliquota per giorni festivi in proporzione alle ore perse computabili. Poiché il reddito determinante copre invece anche i giorni festivi, per questi ultimi devono essere indicate anche le ore previste.
Per i giorni festivi, nel campo Ore previste deve quindi essere registrato, come orario previsto, l'orario di lavoro abituale del rispettivo giorno della settimana.
Il concordato pagamento continuato del salario da parte del datore di lavoro per dipendenti con salario mensile nei giorni festivi viene compensato nell’ILR con il supplemento per l'aliquota per i giorni festivi. Tuttavia, le perdite di lavoro in giorni festivi specifici non sono dovute alla mancanza di lavoro, ma si sarebbero verificate anche senza l’ILR. Nei giorni festivi le ore non lavorate non rappresentano quindi le ore perse computabili (art. 33 cpv. 1 lett. c LADI).
Le ore perse sono quindi calcolate come segue:
ore previste nel mese in corso...
- meno le ore lavorate (incluse le ore in esubero)
- meno le assenze retribuite / non retribuite come vacanze (incluse vacanze aziendali), giorni festivi, malattia, infortunio, servizio militare, servizio civile, scuola professionale, ecc.
... uguale alle ore perse per ragioni economiche.
Nei settori in cui solitamente si lavora nei giorni festivi, il relativo tempo di riposo compensativo deve essere dedotto dalle ore perse (ad es. CCNL: 0,5 giorni al mese x grado di impiego).
La registrazione dei salari determinanti degli impiegati con salario mensile avviene esattamente come nel conteggio originario. Un supplemento per l'indennità per vacanze e giorni festivi viene calcolato automaticamente nel conteggio dopo l'inserimento dei diritti individuali corrispondenti e viene aggiunto al salario determinante. Pertanto, il datore di lavoro non deve aumentare manualmente il salario determinante.
La massa salariale soggetta ad AVS dei dipendenti con salario mensile include di solito quanto segue:
- salario mensile;
- 13a mensilità o gratifica (se concordate);
- indennità soggette ad AVS, come ad esempio indennità per lavoro notturno, a turni e servizi di picchetto, prestazioni in natura.
Sono esclusi:
- indennità per ore in esubero;
- indennità per inconvenienti connessi al lavoro come indennità di cantiere o per lavoro sporco;
- rimborsi spese.
Per i dettagli si veda la Prassi LADI ILR (PDF, 1 MB, 23.02.2023) E4
Il calcolo avviene in due tappe.
- In primo luogo, vengono calcolate le ore previste nette per il periodo di conteggio in questione e viene calcolato il supplemento percentuale (i giorni di vacanza e i giorni festivi medi mensili rispetto alle ore previste nette). Potrebbero esserci piccole differenze mensili.
- In seguito, il salario determinante viene aumentato di questo supplemento percentuale.
Questo calcolo ha luogo sulla base delle seguenti indicazioni dell'azienda.
- Nel conteggio «Salario mensile a tempo pieno fino a CHF 4'340 e oltre»
Diritto alle vacanze: riportate in ore 1/12 del diritto annuale alle vacanze convenuto contrattualmente di tutte le persone aventi diritto con salario mensile.
Esempi con 3 lavoratori aventi diritto
Persona A: 20 giorni di vacanze annuali x (42 ore/settimana: 5 = 8,4) = 168 ore/anno: 12 mesi = 14 al mese
Persona B: 22 giorni di vacanze annuali x (80% x 42 ore/settimana: 5 = 6,72) = 147,84 ore/anno: 12 mesi = 12,32 al mese
Persona C: 25 giorni di vacanze annuali x (50% x 42 ore/settimana: 5 = 4,2) = 105 ore/anno: 12 mesi = 8,75 al mese
Da inserire nel campo: 35,07 ore (14 + 12,32 + 8,75)
Diritto ai giorni festivi: inserite 1/12 delle ore di lavoro annuali, durante le quali i lavoratori con salario mensile, nell’anno civile interessato, sono esonerati dal lavoro a causa di giorni festivi cantonali o comunali (giorni festivi che cadono in un giorno feriale).
La media mensile delle vacanze e dei giorni festivi contrattuali in giorni lavorativi viene moltiplicata per 1/5 delle ore/settimana contrattuali del mese corrente per ogni persona avente diritto.
Esempi con 3 lavoratori aventi diritto nel Canton Berna per periodi di conteggio nel 2022 = 6 giorni festivi che cadono in un giorno feriale:
Persona A: 6 x (42 ore/settimana: 5 = 8,4) = 50,4 ore/anno: 12 mesi = 4,2 al mese
Persona B: 6 x (80% x 42 ore/settimana: 5 = 6,72) = 40,32 ore/anno: 12 mesi = 3,36 al mese
Persona C: 6 x (50% x 42 ore/settimana: 5 = 4,2) = 25,2 ore/anno: 12 mesi = 2,1 al mese
Da inserire nel campo: 9,66 ore (4,2 + 3,36 + 2,1)
L'apposito modulo di aiuto (vedi sotto) facilta il calcolo in ore del diritto mensile alle vacanze e ai giorni festivi.
I dati relativi a vacanze e giorni festivi sono calcolati esattamente come nel caso del «Salario mensile a tempo pieno sotto i CHF 4'340».
Questo modulo di aiuto basta a giustificare i diritti alle vacanze se vi figurano tutti i collaboratori con salario mensile. In più occorre una lista dei giorni festivi oppure un calendario dei giorni festivi (se i giorni festivi non compaiono nel regolamento del personale o nel CCL). Caricate entrambi i documenti nell'eService.
- Nel conteggio «Salario mensile a tempo pieno sotto i CHF 4'340»
Diritto alle vacanze: indicate il diritto annuale alle vacanze convenuto contrattualmente in giorni lavorativi. Un diritto alle vacanze in giorni civili deve essere convertito in una settimana di 5 giorni.
Esempi:
Persona A: 20 giorni di vacanza annuali, tasso di occupazione 100%: valore «20»
Persona B: 22 giorni di vacanza annuali, tasso di occupazione 80%: valore «22»
Persona C: 25 giorni di vacanza annuali, tasso di occupazione 50%: valore «25»
Diritto ai giorni festivi: indicate per quanti giorni lavorativi i vostri dipendenti con salario mensile sono esonerati dal lavoro nell'anno civile in questione a causa di giorni festivi cantonali o comunali (giorni festivi che cadono in un giorno feriale). Se il diritto ai giorni festivi è regolato in un contratto collettivo di lavoro (CCL), allora questo diritto secondo il CCL deve essere usato al posto dei giorni festivi locali.
Esempi: nel Canton Berna per i periodi di conteggio del 2022 = 6 giorni festivi che cadono in un giorno feriale:
Persona A: tasso di occupazione 100%: valore «6»
Persona B: tasso di occupazione 80%: valore «6»
Persona C: tasso di occupazione 50%: valore «6»
Modulo di aiuto:
- Istruzioni in caso di correzioni nell’eService (PDF, 1 MB, 14.12.2022)
- Istruzioni per rinnovare il conto Job Room (PDF, 92 kB, 19.09.2023)
- Modulo di aiuto per il calcolo delle ferie mensili e dei giorni festivi in ore - 3000 categorie di lavoratori (XLSX, 313 kB, 16.08.2022)
- Modulo di aiuto per il calcolo delle ferie mensili e dei giorni festivi in ore - 400 categorie di lavoratori (XLSX, 59 kB, 16.08.2022)
- Modulo di aiuto per il calcolo delle ferie mensili e dei giorni festivi in ore - 70 categorie di lavoratori (XLSX, 26 kB, 16.08.2022)
Contrariamente ai dipendenti con salario mensile, il datore di lavoro versa ai dipendenti con salario orario un supplemento di salario per vacanze e giorni festivi. Dato che questo è riportato nei libri paga, i supplementi per vacanze e giorni festivi sono già stati presi in considerazione nella massa salariale. Non è possibile nessun ulteriore supplemento.
Nel dicembre 2020 è stata introdotta la regola del basso reddito per l’ILR. Il pagamento arretrato dell’ILR non influisce sull'importo del salario, in quanto si tratta di un’indennità al datore di lavoro.
Il periodo di attesa è la franchigia del datore di lavoro. Da luglio 2021 a dicembre 2021, 1 giorno per periodo di conteggio è stato applicato come periodo di attesa (calcolato automaticamente). Da marzo 2020 a giugno 2021, invece, non c'era nessuna franchigia per i datori di lavoro.
Il periodo di attesa viene calcolato separatamente per i dipendenti con salario mensile e per quelli con salario orario e sommato alla fine.
Per i dipendenti con retribuzione oraria, il totale del salario soggetto ad AVS costituisce la base per il calcolo del periodo di attesa. Per i dipendenti che percepiscono un salario mensile, il totale del salario soggetto ad AVS viene aumentato del supplemento per le vacanze e i giorni festivi.
Questo importo viene diviso per il numero di giorni lavorativi del mese corrispondente o, in caso di calcolo pro rata, per il numero di giorni lavorativi del periodo pro rata.
L'80% (nel caso di lavoratori a basso reddito, il tasso d’indennità della categoria inerente) di questa somma sarà diviso per il numero di dipendenti aventi diritto del rispettivo gruppo e moltiplicato per il numero di dipendenti colpiti dal lavoro ridotto del rispettivo gruppo.
Infine, i risultati di entrambi i gruppi vengono sommati.
Occorre prestare attenzione a riportare nel conteggio tutti i gruppi di persone aventi diritto, in via eccezionale e a tempo determinato, soltanto nei mesi in cui avevano tale diritto. Nel caso di persone con posizione analoga ai datori di lavoro e dei loro coniugi o partner registrati, a partire da giugno 2020 è stata creata, a determinate condizioni, la possibilità di ottenere un'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus.
In occasione dei controlli a posteriori del datore di lavoro da parte della SECO si accerta se sono state percepite indennità di perdita di guadagno per il coronavirus e ILR per lo stesso periodo e viene richiesta la restituzione del doppio versamento.
(Si veda Informazione dell’UFAS sull’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus: IPG in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus)
Qui trovate le informazioni di base sull'indennità per lavoro ridotto (ILR).
Modulo di contatto
Per le domande relative al pagamento arretrato ILR nonché alla registrazione per un login nella Job-Room (eIAM/Job-Room)