Indennità per insolvenza

L’indennità per insolvenza (II) copre i crediti salariali dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro. Il diritto all’indennità per insolvenza vige solo per il lavoro prestato.
 

Aventi diritto

I lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione al servizio di un datore di lavoro insolvente che sottostà in Svizzera a una procedura d’esecuzione forzata o che occupa lavoratori in Svizzera, hanno diritto all’indennità per insolvenza se

  • il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento
  • il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese
  • hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali
  • è stata concessa la moratoria concordataria provvisoria
  • è stata concessa la dilazione giudiziaria del fallimento

Non hanno diritto all’indennità per insolvenza le persone che in qualità di socio, compartecipe finanziario o membro di un organo dirigente dell’azienda prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i coniugi di tali lavoratori, se occupati nell’azienda.
 

Domanda di indennità per insolvenza

La domanda di indennità per insolvenza deve essere presentata individualmente da ciascun lavoratore alla cassa pubblica di disoccupazione competente del luogo della sede dell’azienda.

Modulo
Domanda d'indennità per insolvenza (PDF, 438 kB, 22.04.2024)

La domanda di indennità deve essere presentata al più tardi entro 60 giorni dopo:

  • la pubblicazione del fallimento nel FUSC
  • la pubblicazione della moratoria concordataria provvisoria o definitiva nel FUSC
  • la pubblicazione della dilazione giudiziaria del fallimento nel FUSC
  • l’esecuzione del pignoramento, rispettivamente il giorno successivo alla notifica dell’atto di pignoramento
  • la presa d’atto che il termine per il versamento dell’anticipazione delle spese ai sensi dell’articolo 169 capoverso 2 LEF è trascorso infruttuoso (in caso di evidente indebitamento eccessivo)

 

Prestazioni

L’indennità per insolvenza copre al 100 % i crediti salariali di quattro mesi al massimo per lo stesso rapporto di lavoro. Anche un’eventuale 13ª mensilità o una gratifica, nonché le indennità per vacanze o giorni festivi vengono computate proporzionalmente. L’ammontare dell’indennità non può tuttavia superare un salario mensile di 12 350 franchi.
 

Informazioni

Per maggiori informazioni:
Indennità per insolvenza (PDF, 90 kB, 12.04.2024)

La cassa pubblica di disoccupazione competente è a vostra disposizione per eventuali domande.

https://www.arbeit.swiss/content/secoalv/it/home/menue/unternehmen/versicherungsleistungen/insolvenz1.html