Frontalieri

Definizione

Un frontaliere è una persona che lavora come dipendente o indipendente in un Paese dell'UE/AELS pur risiedendo in un altro Stato membro, in cui di norma ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

I frontalieri che soggiornano in Svizzera durante la settimana devono annunciarsi al Comune di residenza.

Per lavorare in Svizzera come frontaliere è necessario un permesso per frontalieri. La domanda si basa sul contratto di lavoro e su un documento di identità.

I frontalieri provenienti da Paesi non appartenenti all’UE/AELS devono risiedere nella zona di confine da almeno 6 mesi e disporre di un permesso di soggiorno valido.

L’autorizzazione è valida per la durata del contratto (fino a un massimo di 5 anni) e va rinnovata se necessario. I cambiamenti importanti di situazione (impiego, domicilio) devono essere comunicati alle autorità.

Per ricevere maggiori informazioni contattare le autorità cantonali competenti in materia di migrazione.

Assicurazioni sociali

I frontalieri che esercitano un’attività professionale in Svizzera sono soggetti in linea di massima al sistema di sicurezza sociale/assicurazioni sociali svizzero (AVS/AI/IPG, assicurazione contro gli infortuni, ecc.). Inoltre sono tenuti a dichiarare qualsiasi cambiamento di situazione (impiego, residenza, ecc.). 

Se una persona lavora in più Stati (ad es. in Svizzera e in un altro Paese UE/AELS) deve richiedere il formulario A1 all’autorità competente del suo Paese di residenza. Il documento determina il Paese a cui deve versare i contributi, in particolare a seconda del luogo di residenza e della ripartizione dell'attività.

Assicurazione malattia

I lavoratori frontalieri hanno l’obbligo di stipulare una copertura assicurativa fin dall'inizio del contratto di lavoro. Hanno tre mesi di tempo per affiliarsi a una cassa malati svizzera. 

Tuttavia, la Svizzera ha concluso degli accordi speciali con i Paesi limitrofi (Germania, Austria, Francia e Italia) che consentono ai cittadini dell'UE residenti in Svizzera di assicurarsi nel Paese di residenza (diritto di opzione). Gli interessati che non desiderano assicurarsi in Svizzera sono tenuti a richiedere all’autorità competente del Cantone in cui lavorano l'esenzione dall'obbligo assicurativo entro tre mesi dall'inizio del contratto di lavoro.

L’obbligo assicurativo cessa con la fine del contratto di lavoro.

Telelavoro per i frontalieri

La Svizzera e alcuni Paesi dell'UE/AELS hanno firmato un accordo multilaterale che deroga alle norme ordinarie sull'imposizione fiscale per facilitare il lavoro a distanza oltre il 30 giugno 2023, nell'interesse dei lavoratori interessati e dei loro datori di lavoro.

https://www.arbeit.swiss/content/secoalv/it/home/menue/unternehmen/europaeische-arbeitsvermittlung---eures/grenzgaenger-innen.html