L’obiettivo dell’indennità per lavoro ridotto (ILR) è prevenire licenziamenti e mantenere posti di lavoro. Il versamento dell’ILR da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione (AD) è giustificato soltanto se sussiste il rischio fondato di un taglio di posti di lavoro.
Nel contesto della pandemia di COVID-19 il mantenimento di posti di lavoro dipende sostan-zialmente dal grado di liquidità delle aziende. Il crollo della domanda causato dalla pandemia e le misure di protezione imposte dalle autorità hanno comportato forti perdite sul fronte sia del lavoro sia delle entrate.
L’ILR è il più importante strumento di stabilizzazione economica impiegato dall’AD in tempi di crisi. A marzo 2020 l’ILR era stata autorizzata per 1,6 milioni e ad aprile 2020 per quasi 1,9 milioni di lavoratori. Queste cifre corrispondono, per il mese di aprile 2020, al 37 per cento circa di tutti gli occupati e sono pertanto dieci volte superiori alle autorizzazioni concesse durante l’ultima crisi (finanziaria) nel 2009.
Per quanto concerne l’ILR, i provvedimenti d’emergenza adottati dal Consiglio federale a sostegno dell’economia nel contesto della pandemia prevedevano in particolare le seguenti facilitazioni ed estensioni:
- il termine di preannuncio è stato sospeso;
- la «franchigia» per le aziende è stata ridotta a 0 (nessun giorno d’attesa);
- il gruppo degli aventi diritto è stato provvisoriamente esteso;
- sono state introdotte la procedura semplificata per il preannuncio e la procedura sommaria per il conteggio dell’ILR.