Il datore di lavoro inoltra la domanda di autorizzazione al servizio cantonale: i datori di lavoro devono presentare una domanda di autorizzazione per i formatori al servizio cantonale almeno dieci giorni prima della data a partire dalla quale il datore di lavoro desidera richiedere l’indennità per le ore dedicate alla formazione degli apprendisti (o tre giorni se il termine di preannuncio è di soli tre giorni). Il modulo ««Richiesta di autorizzazione per i formatori» 10552i è disponibile sulla pagina eServices e moduli per l’indennità di lavoro ridotto.
La domanda di autorizzazione può essere presentata come segue:
- tramite eServices, come allegato al preannuncio di lavoro ridotto;
- per posta o per e-mail.
Nella modalità eServices il modulo può essere inoltrato solo insieme al preannuncio. Se si sceglie l’invio per posta o per e-mail può essere inviato direttamente con il preannuncio o separatamente quando è già in corso un’autorizzazione per lavoro ridotto.
Qualora il datore di lavoro decida inizialmente di non introdurre il lavoro ridotto per i suoi formatori, nel preannuncio deve comunque includerli nel numero totale di dipendenti interessati dal lavoro ridotto.
Inoltro alla cassa di disoccupazione delle ore dedicate alla formazione degli apprendisti: se il servizio cantonale autorizza i formatori a percepire l’ILR per le ore dedicate alla formazione degli apprendisti, il datore di lavoro conteggia le ore in questione con il conteggio ordinario sotto forma di ore perse per motivi economici.
Quindi, non conteggia le ore corrispondenti come ore di lavoro sul modulo «Dati di base dei lavoratori» 1042Bi e perciò non le include nel campo «Tempo di lavoro effettivo». Nel modulo «Rapporto sulle ore perse per motivi economici» include le ore dedicate alla formazione degli apprendisti come ore perse e le dichiara a parte anche nel modulo «Rapporto per formatori» 1042Fi. Il datore di lavoro fa firmare entrambi i moduli ai dipendenti interessati.
Altre modalità: le ore dedicate alla formazione degli apprendisti devono essere notificate in maniera distinta nel sistema di controllo del tempo di lavoro utilizzato dal datore di lavoro.
Dopo aver dedotto il periodo di attesa, la cassa di disoccupazione indennizza all'80 % della perdita di guadagno computabile le ore dedicate alla formazione. L’azienda è tuttavia tenuta a versare ai formatori il salario previsto dai loro contratti di lavoro (= 100 % del salario) per le ore che contano come perdita di lavoro computabile e che sono dedicate alla formazione degli apprendisti.