ILR caso normale

Versando l’indennità per lavoro ridotto (ILR), l’assicurazione contro la disoccupazione (AD) copre per un certo periodo di tempo una parte dei costi salariali relativi ai lavoratori interessati dal lavoro ridotto. L’indennità per lavoro ridotto è stata creata per prevenire i licenziamenti nel caso di perdite di lavoro temporanee e inevitabili.

Opuscolo: Indennità per lavoro ridotto (PDF, 149 kB, 25.01.2024)

 
 
 
 


ILR - L'essenziale in breve

Preannuncio

  • Per il preannuncio del lavoro ridotto si applica la procedura ordinaria.
  • Si deve rispettare un termine di preannuncio (di norma pari a dieci giorni).
  • Le autorizzazioni per lavoro ridotto sono rilasciate per un massimo di tre mesi.

Domanda e conteggio

  • Per il conteggio dell’ILR si applica la procedura ordinaria.
  • I conteggi relativi a periodi a partire da gennaio 2023 possono essere inoltrati tramite eService o moduli.
  • Si applica un periodo di attesa (equivalente a una franchigia per i datori di lavoro) di un giorno per ogni mese.
  • La durata massima di riscossione dell’ILR è di dodici mesi per ogni termine quadro di due anni.
  • Per ciascun termine quadro, un’azienda può far valere al massimo quattro periodi di conteggio ILR con una perdita di lavoro di oltre l’85 per cento.
  • Le ore in esubero accumulate vengono dedotte nella misura in cui non sono state compensate prima della riscossione dell’ILR.


eServices e moduli


FAQ

Domande generali


Aventi diritto


Processo / svolgimento


Prestazioni / versamento del salario


Maggiori informazioni e contatti

Il servizio cantonale (SC) competente risponde a tutte le domande sul preannuncio e sul diritto all’ILR. Per domande specifiche sulle prestazioni e sui conteggi ILR è competente la cassa di disoccupazione che avete scelto.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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