Nel promemoria per le assicurate (PDF, 293 kB, 26.07.2023) sono illustrati gli effetti della riforma AVS sul diritto all’indennità di disoccupazione a partire dal 1° gennaio 2024. Tutte le informazioni contenute nel presente promemoria sono rivolte esclusivamente alle donne, in quanto per gli uomini la riforma non comporta alcun cambiamento.
Effetti della riforma AVS
Disoccupati - COVID-19
Vista la situazione straordinaria, fra marzo e agosto 2020 tutti gli aventi diritto hanno ricevuto un massimo di 120 indennità giornaliere supplementari dalla cassa di disoccupazione. Il termine quadro per la riscossione della prestazione da parte di questi assicurati è stato prolungato della durata in cui hanno percepito le indennità supplementari, per un massimo di sei mesi. Se è stato aperto un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione, il termine quadro relativo al periodo di contribuzione è stato prolungato.
Sì. Il Parlamento aveva deciso le seguenti modifiche alla legge COVID-19:
- si poteva riscuotere fino a un massimo di 66 indennità giornaliere supplementari;
- pertanto queste indennità giornaliere potevano essere riscosse nei mesi di marzo, aprile e maggio.
- Per riscuotere le indennità giornaliere supplementari le persone disoccupate dovevano soddisfare i criteri abituali richiesti per fruire dell’assicurazione contro la disoccupazione, disporre ancora il 1° marzo 2021 di un termine quadro in corso e non aver ancora esaurito in quel momento il diritto massimo ordinario alle indennità giornaliere. Anche le persone disoccupate fra il 1° marzo e il 31 maggio 2021 potevano beneficiare di questo diritto fino al 31 maggio 2021;
- i termini quadro per la riscossione delle prestazioni erano stati prolungati di tre mesi.
- Se viene aperto un nuovo termine quadro entro il 31.12.2023, il termine quadro per il periodo di contribuzione viene prolungato in misura pari alla durata del precedente termine quadro per la riscossione delle prestazioni.
Disoccupati, cosa fare?
Tutte le persone che esercitano un’attività lucrativa dipendente in Svizzera sono assicurate obbligatoriamente contro la disoccupazione. L’obbligo di pagare i contributi è regolamentato dalla legge sull’AVS. Il salario è assicurato presso l’AD a partire da un reddito mensile medio di 500 franchi.
Le persone che svolgono un'attività indipendente non sono assicurate.
Non hanno diritto all’indennità i lavoratori dipendenti che, in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una SA, socio di una Sagl, compartecipe finanziario o membro di un organo dirigente dell’azienda, prendono parte alle decisioni aziendali o possono esercitarvi un influsso considerevole, come anche i loro coniugi o partner registrati occupati nell’azienda. L’organo d’esecuzione fornirà le informazioni necessarie.
Le persone con cittadinanza svizzera o i cittadini stranieri titolari di un permesso di domicilio in Svizzera che hanno lavorato all’estero o seguito una formazione oppure sono stati impossibilitati a svolgere un’attività lavorativa per un’altra ragione sono pregati di leggere la domanda 2.
Il diritto all’indennità di disoccupazione inizia con l’obbligo scolastico e termina quando viene raggiunta l’età ordinaria della rendita AVS (età di riferimento).
l diritto all’indennità di disoccupazione dipende dalle condizioni di seguito elencate.
Disoccupazione
La persona assicurata deve essere totalmente o parzialmente disoccupata; è altresì assicurata se esercita un’attività a tempo parziale e cerca un’occupazione a tempo pieno oppure un’altra occupazione a tempo parziale. Nota bene: una persona viene considerata disoccupata soltanto dopo essersi annunciata presso il servizio competente. L’annuncio può avvenire sul sito , sotto Iscrizione e registrazione, o comparendo di persona presso l’URC competente.
Perdita di lavoro / perdita di salario
La persona assicurata deve presentare la prova di almeno una perdita di lavoro di 2 giorni e di una conseguente perdita di salario.
Residenza in Svizzera
La persona assicurata deve risiedere in Svizzera. Come cittadini stranieri devono disporre di un permesso di domicilio o di soggiorno. Le persone residenti all’estero che hanno lavorato in Svizzera (frontalieri) percepiscono di norma le indennità di disoccupazione nello Stato di residenza secondo le disposizioni in vigore per tale Stato.
Valgono come periodo di contribuzione:
- lo svolgimento di un’attività dipendente in Svizzera soggetta a
contribuzione; - i periodi di contribuzione maturati in uno Stato membro dell’UE
da cittadini dell’UE o in uno Stato membro dell’AELS da cittadini
dell’AELS, se come ultima occupazione hanno svolto un’attività soggetta a contribuzione in Svizzera. Per i frontalieri residenti in Svizzera il computo avviene anche nel caso in cui non abbiano svolto come ultima occupazione un’attività soggetta a contribuzione in Svizzera; - lo svolgimento di un’attività dipendente soggetta a contribuzione per un’azienda svizzera all’estero (lavoro distaccato);
- i periodi di servizio militare, servizio civile e servizio di protezione civile svizzeri.
Esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione
La persona è assicurata anche senza aver versato i contributi AD, ossia è esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione, se, per un periodo complessivo di oltre 12 mesi, non ha potuto essere vincolata da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi:
- formazione, a condizione che per almeno 10 anni sia stata domiciliata in Svizzera;
- malattia, infortunio o maternità, a condizione che durante questo periodo sia stata domiciliata in Svizzera;
- soggiorno in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o d’educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo.
La persona è parimenti esonerata dall’adempimento del periodo di
contribuzione, se
- ha soggiornato in uno Stato non UE / AELS per più di un anno per lavorarci,
- è di nazionalità svizzera o cittadina UE o AELS stabilita in Svizzera, e
- presenta un periodo contributivo di 6 mesi in Svizzera nei 2 anni
precedenti l’annuncio all’AD.
Per le persone domiciliate in Svizzera provenienti da uno Stato non UE / AELS, i soggiorni superiori ad un anno al di fuori della Svizzera, vengono presi in considerazione.
La persona assicurata è parimenti esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione se è costretta ad assumere o a estendere un’attività dipendente per uno degli eventi menzionati qui di seguito, a condizione che tale evento non risalga a più di un anno e che, al momento dell’insorgere dell’evento, essa fosse domiciliata in Svizzera:
- divorzio o scioglimento di un’unione domestica registrata;
- separazione tra coniugi o partner;
- decesso del coniuge o del partner registrato;
- soppressione o riduzione di una rendita d’invalidità
Periodo di contribuzione
La persona assicurata deve aver pagato i contributi per almeno 12 mesi
nei 2 anni antecedenti l’iscrizione (termine quadro per il periodo di
contribuzione).
In determinate condizioni, il termine quadro per il periodo di contribuzione viene prolungato. Questo nel caso dell’esercizio di una professione indipendente o di un periodo in cui ci si è dedicati all’educazione
di figli con meno di 10 anni.
Idoneità al collocamento
La persona assicurata deve essere idonea al collocamento, vale a dire essere disposta, capace e autorizzata ad accettare un’occupazione adeguata e a partecipare a un provvedimento di reinserimento (si veda Info-Service «Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro – Un primo passo verso il reinserimento (PDF, 190 kB, 01.07.2021)», n. 716.800).
Prescrizioni di controllo
La persona assicurata deve partecipare alla prima giornata informativa e ai seguenti colloqui di consulenza e di controllo conformemente alle prescrizioni dell’URC. Inoltre deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere per evitare o abbreviare la disoccupazione (si vedano domande 4 e 5).
Per maggiori informazioni sulle casse di disoccupazione a disposizione consultare il sito (sotto Iscrizione e registrazione o Indirizzi / contatti) o rivolgersi all’URC competente. La scelta della cassa è vincolante per tutta la durata del termine quadro per la riscossione delle prestazioni.
Per far valutare i propri diritti, la persona assicurata deve presentare alla cassa disoccupazione i seguenti documenti:
- la «Domanda d’indennità di disoccupazione»;
- i moduli «Attestato del datore di lavoro» concernenti gli ultimi 2 anni;
- ulteriori informazioni richieste dalla cassa di disoccupazione;
- il modulo «PD U1», se la persona assicurata proviene da uno Stato membro dell’EU/AELS.
I moduli relativi alla domanda sono reperibili sul sito (sotto eServices e moduli per l’indennità di disoccupazione) oppure presso l’organo d’esecuzione competente.
Alla fine di ogni mese, la persona assicurata deve presentare alla cassa di disoccupazione i seguenti documenti:
- il modulo «Indicazioni della persona assicurata» (IPA);
- ulteriori informazioni richieste dalla cassa di disoccupazione;
È ammesso esclusivamente l’utilizzo del modulo «Indicazioni della persona assicurata» rilasciato dall’Amministrazione federale o dall’URC o del relativo eService (si veda sotto eServices e moduli per l’indennità di disoccupazione). Il diritto all’indennità decade se non è fatto valere entro 3 mesi.
La persona assicurata, nell’ambito del suo obbligo di collaborare, è tenuta a comunicare agli organi d’esecuzione competenti qualsiasi informazione che serva a valutare il diritto all’indennità, ossia in particolare qualsiasi mutamento in relazione al diritto all’indennità di disoccupazione (conseguimento di un guadagno intermedio, inizio di un’attività lucrativa indipendente, malattia, infortunio, nascita di un figlio, procedura AI ecc.). Essa deve inoltre consegnare agli organi d’esecuzione tutti i documenti necessari debitamente compilati entro i termini stabiliti. In assenza di tali informazioni, la cassa di disoccupazione non può calcolare correttamente e versare nei tempi l’indennità di disoccupazione che le spetta.
Per adempiere al suo obbligo di ridurre il danno, la persona assicurata deve inoltre intraprendere tutto quanto è in suo potere per evitare o abbreviare la disoccupazione.
Ciò significa che deve sforzarsi di cercare lavoro già prima di essere disoccupata ed effettuare ricerche d’impiego in modo mirato, di regola secondo i metodi usuali di candidatura, se necessario anche al di fuori della propria professione. Le candidature che non rispondono a concrete offerte di lavoro (le candidature cosiddette spontanee)
sono considerate soltanto in modo complementare. La persona assicurata deve inoltrare mensilmente la prova delle ricerche di lavoro all’URC. Essa deve accettare ogni occupazione considerata adeguata (si veda domanda 5).
La persona assicurata deve annunciare il più rapidamente possibile all’URC competente e alla propria cassa di disoccupazione qualsiasi lavoro svolto durante il versamento dell’indennità di disoccupazione.
Dichiarazioni mendaci o incomplete possono comportare la revoca della prestazione e una denuncia penale. Eventuali prestazioni illegittime devono essere rimborsate.
Di norma la persona assicurata deve accettare senza indugio qualsiasi occupazione.
Non è considerato adeguato e, di conseguenza, è escluso dall’obbligo di essere accettato, un lavoro che, tra gli altri:
- non è conforme alle condizioni di lavoro usuali richieste per l’occupazione in questione;
- non tiene adeguatamente conto delle sue capacità e dell’attività precedentemente svolta (non si applica alle persone con meno di 30 anni);
- non è consono alla situazione personale (età, salute, situazione familiare);
- compromette considerevolmente il suo reinserimento nella professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
- procura alla persona assicurata una remunerazione inferiore al 70% del guadagno assicurato, a meno che non percepisca delle indennità compensative nell’ambito di un guadagno intermedio (si veda domanda 9).
Vengono versate settimanalmente 5 indennità giornaliere poiché l’AD indennizza solo i giorni feriali (da lunedì a venerdì). Il numero di giorni feriali cambia a seconda del mese1 e, di conseguenza, varia anche l’indennità di disoccupazione mensile versata. L’importo dell’indennità di disoccupazione è stabilito in genere sulla base del salario soggetto ai contributi AVS conseguito in media nel corso degli ultimi 6 o – se si rivela più favorevole per la persona assicurata – 12 mesi che precedono la
disoccupazione (= guadagno assicurato2).
La persona assicurata riceve un’indennità di disoccupazione pari all’80% del guadagno assicurato
- se ha obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni;
- se il guadagno assicurato non supera i 3797 franchi,
- se percepisce una rendita d’invalidità per un grado d’invalidità almeno del 40%.
In tutti gli altri casi l’indennità ammonta al 70% del guadagno assicurato.
Se ha figli a carico, la persona assicurata ha diritto di regola a un assegno per i figli e per la loro formazione. L’importo degli assegni è determinato in base alla legge cantonale sugli assegni familiari in vigore.
Dall’indennità giornaliera occorre detrarre i contributi alle assicurazioni
sociali3 e l’imposta alla fonte per i cittadini stranieri assoggettati.
Indennità per assicurati esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione
In caso di esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione (si veda domanda 2, «Esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione»), l’indennità giornaliere equivale all’80% dell’importo forfettario che, a seconda della formazione e dell’età, ammonta a 153, 127, 102 o 40 franchi al giorno. Questi importi sono ridotti della metà se la persona assicurata è esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione in seguito a formazione scolastica, riqualificazione, perfezionamento professionale o al termine del tirocinio, se ha meno di 25 anni e se non ha obblighi di mantenimento verso figli.
1 Il numero di giorni feriali in un mese varia da 20 a 23 per una media di 21,7 giorni.
2 In caso di considerevoli fluttuazioni del salario, il guadagno assicurato viene calcolato in base ad una media.
3 Contributi AVS/AI/IPG, all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali e alla previdenza professionale. Lo scopo di queste detrazioni è quello di evitare lacune di contribuzione e di assicurazione. La cassa di disoccupazione fa il necessario al riguardo. Occorre sapere che i contributi alla LPP garantiscono una copertura assicurativa in caso di decesso e invalidità, ma non di vecchiaia. Informazioni più dettagliate sulla previdenza professionale si trovano nell’InfoService «Previdenza professionale delle persone disoccupate» (n. 716.201).
L’AD prevede una durata massima del diritto all’indennità di 2 anni (termine quadro per la riscossione delle prestazioni). Il giorno di riferimento che segna l’inizio del termine quadro è il primo giorno in cui la persona assicurata adempie tutti i presupposti del diritto all’indennità (si veda domanda 2).

La cassa di disoccupazione versa di regola le indennità giornaliere di ogni mese nel corso del mese successivo e invia alla persona assicurata un conteggio scritto. Affinché le indennità giornaliere le vengano versate il più rapidamente possibile, la persona assicurata deve fare pervenire quanto prima i documenti necessari alla cassa (si veda domanda 3).
È chiamato guadagno intermedio il reddito conseguito con un’attività dipendente o indipendente che risulta inferiore all’ammontare dell’indennità di disoccupazione. L’indennità giornaliera (indennita compensativa) ammonta per almeno 12 mesi all’80% o al 70% della differenza tra il guadagno assicurato e il guadagno intermedio (si veda domanda 6). Il guadagno intermedio ottenuto deve tuttavia corrispondere all’aliquota usuale per la professione e il luogo.
Conviene in ogni caso conseguire un guadagno intermedio. Infatti ciò consente di:
- migliorare il reddito, in quanto la somma del guadagno intermedio e dell’indennità compensativa versata dall’AD è sempre più elevata rispetto all’indennità di disoccupazione;
- continuare a fare esperienza e allacciare nuovi contatti. È inoltre più semplice trovare un nuovo impiego se si continua a lavorare;
- maturare nuovi periodi di contribuzione. Non si maturano nuovi periodi di contribuzione se il guadagno è conseguito nel quadro di una misura inerente al mercato del lavoro finanziata dall’AD.
Se la persona assicurata viene meno ai suoi obblighi, il suo diritto all’indennità viene sospeso temporaneamente. Di conseguenza, per un determinato periodo, non riceverà le indennità giornaliere.
Tale situazione si presenta in particolare quando la persona:
- si ritrova disoccupata per propria colpa;
- non fa il possibile per trovare un’occupazione adeguata;
- non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni dell’URC, in particolare non accetta un lavoro adeguato che le viene proposto, non si presenta a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o lo interrompe senza un motivo valido, ne compromette lo svolgimento o lo impedisce;
- fornisce dichiarazioni non veritiere o incomplete, oppure viola in altro modo l’obbligo di informare o di annunciare;
- ottiene o tenta di ottenere indebitamente l’indennità di disoccupazione.
La durata di una sospensione può estendersi da 1 a 60 giorni a seconda della colpa. Contano come giorni di sospensione effettuati soltanto quelli durante i quali la persona assicurata soddisfa i presupposti del diritto all’indennità (si veda domanda 2). In caso di recidiva, la durata della sospensione è prolungata di conseguenza.
Le indennità giornaliere vengono versate soltanto al termine di un periodo di attesa (periodo paragonabile a una franchigia). Contano come giorni di attesa soltanto quelli durante i quali la persona assicurata soddisfa i presupposti del diritto all’indennità (si veda domanda 2).
Il diritto all’indennità inizia in linea di principio dopo un periodo di attesa generale di 5 giorni di disoccupazione controllata.

In alcuni casi, oltre al periodo di attesa generale, la persona assicurata deve osservare un periodo di attesa supplementare (cosiddetto periodo di attesa speciale) di:
- un giorno se, prima di diventare disoccupata, ha esercitato un’attività stagionale o un’attività nell’ambito di una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o assunzioni di durata limitata;
- 5 giorni se è esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione esclusivamente in seguito a malattia prolungata, maternità, infortunio, invalidità o decesso del coniuge, separazione, divorzio, soggiorno in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o d’educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo, o in seguito al rientro in Svizzera dopo un soggiorno di lavoro all’estero (si veda la domanda 2 «Esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione»);
- 120 giorni se è esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione in seguito a formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento professionale.
Dopo 60 giorni di disoccupazione controllata la persona assicurata può godere di 5 giorni (una settimana) «esenti dall’obbligo di controllo». In questi giorni non è tenuta a presentarsi al controllo, a cercare un lavoro o a essere idonea al collocamento.
Essa può anche accantonare questi 5 giorni di esenzione dal controllo in modo da poter disporre, ad esempio, di 10 giorni (2 settimane) esenti dall’obbligo del controllo al termine di 120 giorni di disoccupazione controllata.
La persona assicurata può prendere i giorni esenti dall’obbligo di controllo a cui ha diritto, di regola in settimane intere, e deve annunciarlo all’URC con 2 settimane di anticipo.
I giorni esenti dall’obbligo di controllo di cui la persona assicurata non ha potuto usufruire prima della fine del termine quadro per la riscossione delle prestazioni non possono essere trasferiti in un ulteriore termine quadro. Non è nemmeno possibile, in caso di cambiamento di termine quadro o di assunzione di un impiego, ottenere il pagamento in contanti dei rimanenti giorni esenti dall’obbligo di controllo.
Una malattia, un infortunio o un congedo parentale devono essere comunicati all’URC entro 1 settimana, presentando un certificato medico dal quarto giorno di assenza.
Un infortunio va inoltre notificato alla cassa di disoccupazione e, se la persona assicurata partecipa a un provvedimento inerente al mercato del lavoro, anche all’organizzatore del provvedimento. In caso d’infortunio la persona assicurata è ancora indennizzata dall’AD per 3 giorni (incluso il giorno dell’infortunio). Dopodiché riceve le indennità giornaliere dalla Suva.
La persona assicurata impossibilitata a lavorare per malattia o congedo parentale ha diritto all’indennità di disoccupazione soltanto per i primi 30 giorni di incapacità lavorativa. Il numero di indennità giornaliere per malattia è limitato a 44 entro il termine quadro per la riscossione delle prestazioni.
Un congedo di maternità, dell’altro genitore (congedo di paternità) o di assistenza va annunciato il prima possibile all’URC competente.
In caso di congedo di maternità, dell’altro genitore o di assistenza non sussiste alcun diritto a un’indennità di disoccupazione, come pure non sussiste alcun obbligo verso l’assicurazione contro la disoccupazione.
Le indennità in caso di un congedo di maternità, dell’altro genitore o di assistenza sono regolamentate dalla Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG). Per maggiori informazioni rivolgersi alla cassa di compensazione AVS competente (si vedano anche le pubblicazioni del centro d’informazione AVS/AI, pag. 23).
Durante il servizio militare svizzero oppure il servizio civile (di non oltre 30 giorni) o di protezione civile svizzero, la persona assicurata ha diritto a un’indennità per perdita di guadagno. Tuttavia, se durante la disoccupazione l’indennità per perdita di guadagno è inferiore all’indennità di disoccupazione, la cassa di disoccupazione versa la differenza.
Questa disposizione non viene però applicata né a coloro che svolgono la scuola reclute e i servizi d’avanzamento, né alle prestazioni analoghe svolte per un altro Stato.
Per maggiori informazioni in merito consultare il sito (sotto Ricerca di un impiego nell’UE/AELS) oppure rivolgersi all’URC competente e consultare l’Info-Service «Prestazioni in caso di ricerca di lavoro all’estero (PDF, 99 kB, 21.03.2023)», n. 716.204.
Ogni decisione contiene l’indicazione dei rimedi giuridici da attuare in caso di disaccordo con la decisione. La procedura di opposizione è di regola gratuita.
I conteggi delle indennità giornaliere non possono essere impugnati direttamente. Nel caso la persona non sia d’accordo con il conteggio delle indennità giornaliere, essa deve richiedere per iscritto, entro 90 giorni dalla ricezione del conteggio, una decisione suscettibile di impugnazione. Occorre indicare su quale punto non si è d’accordo.
Prima di inoltrare un’opposizione scritta, raccomandiamo in ogni caso di cercare dapprima il dialogo con l’autorità che ha emanato la decisione.
Ulteriori domande giuridiche e organi competenti
L’esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione avviene in modo decentralizzato. La SECO è l’autorità di vigilanza sull’assicurazione contro la disoccupazione. Tuttavia non le spetta il compito di pronunciarsi in merito alle decisioni prese dagli organi d’esecuzione competenti (URC, Casse di disoccupazione, servizi cantonali), poiché le decisioni nei casi concreti nonché il rilascio di informazioni rientrano nella loro sfera di competenza.
La valutazione delle domande di indennità per lavoro ridotto (ILR) spetta all’Ufficio del lavoro del Cantone in cui si trova il luogo dell’azienda ossia la sede aziendale. La valutazione delle domande di indennità per intemperie (IPI) rientra invece nella sfera di competenza dell’Ufficio del lavoro del Cantone in cui si trova il luogo di lavoro. Per eventuali informazioni vogliate rivolgervi all’ufficio competente.
Esercizio del diritto all’indennità
Per informazioni riguardanti l’esercizio del diritto all’indennità vogliate rivolgervi alla Cassa di disoccupazione scelta.
Per ottenere informazioni sul diritto alle indennità giornaliere, sul calcolo del loro importo compreso il guadagno intermedio o sulla sospensione del diritto all’indennità per disoccupazione per propria colpa (ad es. per aver sciolto di propria iniziativa il rapporto di lavoro senza avere un nuovo impiego) dovete rivolgervi alla Cassa di disoccupazione scelta. Nel caso in cui non siate ancora iscritti, potete contattare la Cassa pubblica di disoccupazione del vostro Cantone di domicilio oppure una Cassa di disoccupazione di un’organizzazione dei lavoratori o dei datori di lavoro da scegliere liberamente.
Qualora non siate d’accordo con il conteggio effettuato dalla vostra Cassa di disoccupazione, potete richiedere per iscritto, entro 90 giorni dalla ricezione, una decisione, contro la quale potete fare opposizione scritta presso la vostra Cassa di disoccupazione. Dopo aver riesaminato il vostro caso, la Cassa rilascerà una decisione su opposizione. Qualora tale decisione non fosse soddisfacente, avrete la possibilità di presentare ricorso presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni e, se del caso, presso il Tribunale federale.
In caso di disaccordo con una decisione della vostra Cassa di disoccupazione concernente ad esempio il diritto all’indennità di disoccupazione, potete fare direttamente opposizione e, in caso di rigetto, presentare ricorso.
In caso di opposizione o di ricorso è importante indicare le conclusioni e i motivi del ricorso. Dovete allegare la decisione impugnata e i mezzi di prova evocati in vostro possesso.
Oltre all’opposizione e al ricorso sussiste una terza possibilità: la denuncia all’autorità di vigilanza. Se la vostra Cassa di disoccupazione non emette conteggi o non emana decisioni o decisioni su opposizione per diversi mesi, potete inoltrare direttamente al Tribunale cantonale delle assicurazioni un ricorso per denegata o ritardata giustizia.
L'Ufficio regionale di collocamento (URC) vi consiglia personalmente sia prima che durante la disoccupazione. Il vostro consulente URC vi assisterà nella ricerca affinché riusciate a trovare il più rapidamente possibile un impiego adeguato. L'URC è l'organo competente a cui rivolgersi per ricevere informazioni sui provvedimenti di formazione e di occupazione nonché sulla sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione in caso di ricerche di lavoro insufficienti.
Qualora non siate d’accordo con una decisione emanata dall’Ufficio regionale di collocamento (URC) o dall’Ufficio cantonale del lavoro, potete fare opposizione presso l’istanza menzionata nel paragrafo concernente i rimedi giuridici e, se del caso, presentare ricorso contro la decisione su opposizione presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni e la Commissione di ricorso. L’ultima istanza di ricorso è il Tribunale federale delle assicurazioni di Lucerna.
Nota bene: l’assegnazione a un provvedimento inerente al mercato del lavoro, ad esempio a un corso, a un programma occupazionale ecc., non può essere impugnata direttamente, ma soltanto dopo l’emanazione di una decisione di sospensione per mancata partecipazione o interruzione del provvedimento senza una valida motivazione.
In caso di opposizione o di ricorso è importante indicare le conclusioni e i motivi del ricorso. Dovete allegare la decisione impugnata e i mezzi di prova evocati in vostro possesso.
La procedura di ricorso è gratuita se inerente a prestazioni assicurative e se non riguarda questioni formali o non si tratta di un ricorso temerario.
Invece di un’opposizione o di un ricorso potete inoltrare anche una denuncia all’autorità di vigilanza.
Se per diversi mesi il vostro URC non emana nessuna decisione o nessuna decisione su opposizione, potete inoltrare direttamente all’autorità di ricorso cantonale (Tribunale cantonale delle assicurazioni, Commissione di ricorso) un ricorso per denegata o ritardata giustizia.
In caso di problemi nei rapporti interpersonali vi consigliamo innanzitutto di rivolgervi al vostro consulente URC per informarlo in merito alla situazione. Se non riuscite a trovare insieme una soluzione, potete chiedere di cambiare consulente presentando una domanda al vostro attuale consulente o alla direzione dell’URC.
Qualora la situazione non dovesse migliorare, potrete presentare una denuncia ai titolari dell’organo d’esecuzione interessato. Il titolare della Cassa pubblica di disoccupazione, dell’Ufficio cantonale del lavoro e dell’URC è il Cantone ossia il Governo. Il titolare della Cassa privata di disoccupazione è l’organizzazione dei lavoratori ossia dei datori di lavoro che gestisce la Cassa di disoccupazione.
Avete delle domande riguardanti la vostra disdetta o la protezione assicurativa dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro? Per domande come queste e per altre informazioni vogliate rivolgervi a un centro di consulenza specializzato in materia di diritto del lavoro e di assicurazioni sociali.