L'assicurazione contro la disoccupazione (AD) aiuta i disoccupati a colmare il divario tra lavoro e disoccupazione. L'indennità di disoccupazione (ID) fornisce agli assicurati un'adeguata compensazione finanziaria per la perdita di reddito subita a causa della disoccupazione. L'indennità viene versata direttamente dalla cassa di disoccupazione competente alle persone interessate.
Per maggiori informazioni sulle informazioni riportate di seguito, consultate le FAQ Indennità di disoccupazione
Chi è assicurato?
Le persone che esercitano un'attività dipendente (rapporto di lavoro dipendente) sono di regola soggette all'obbligo di pagare i contributi all’AD, e quindi sono assicurate anche contro le conseguenze finanziarie della disoccupazione. Il datore di lavoro deduce il contributo all’AD direttamente dallo stipendio e lo versa alla cassa di compensazione AVS.
Le persone esonerate dall'obbligo di contribuzione sono assicurate se adempiono a determinati presupposti (le cosiddette «persone esentate dal periodo di contribuzione»).
Secondo la legge sull’AVS, le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente non sono soggette all'obbligo di contribuzione e non hanno quindi diritto all’indennità di disoccupazione.
Presupposti
Avete diritto all'ID se avete lavorato in Svizzera per almeno dodici mesi negli ultimi due anni prima dell'iscrizione. Per avere diritto all'indennità è necessario:.
- essere totalmente o parzialmente disoccupati (siete assicurati anche se esercitate un’attività a tempo parziale e cercate un’occupazione a tempo pieno oppure un’altra occupazione a tempo parziale);
- presentare la prova di almeno una perdita di lavoro di due giorni e di una conseguente perdita di salario;
- essere domiciliati in Svizzera (i frontalieri ricevono di regola le ID nel Paese di residenza);
- aver terminato la scuola dell’obbligo, non aver raggiunto l’età AVS e non percepire una rendita di vecchiaia AVS;
- dimostrare di aver svolto per almeno dodici mesi un’attività lucrativa dipendente soggetta all’obbligo contributivo nel corso dei due anni antecedenti;
- essere idonei al collocamento, vale a dire, essere disposti, in grado e autorizzati ad accettare un lavoro;
- osservare le prescrizioni di controllo dell’Ufficio regionale di collocamento (URC).
Durata della protezione assicurativa
La legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) prevede di regola un termine quadro biennale per la riscossione dell’ID. Il termine quadro decorre dal primo giorno nel quale la persona assicura adempie tutti i presupposti del diritto alla prestazione. A seconda dei presupposti varia il diritto a un massimo di prestazioni nonché la durata del termine quadro.
Calcolo dell’indennità giornaliera
La base per il calcolo delle prestazioni è costituita dal cosiddetto guadagno assicurato. Quest'ultimo è determinato dalla cassa di disoccupazione in genere sulla base del reddito percepito negli ultimi sei mesi o, se più vantaggioso, negli ultimi dodici.Per le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione, la base è costituita da un importo forfettario.
In base al guadagno assicurato (importo effettivo o forfettario) viene stabilita l'indennità giornaliera. Nei seguenti casi essa corrisponde all'80 per cento del guadagno assicurato:
- in caso di obbligo di mantenimento nei confronti di figli di età inferiore a 25 anni;
- se il guadagno assicurato non supera i 3797 franchi;
- in caso di pensione di invalidità corrispondente a un grado di invalidità di almeno il 40%.
In tutti gli altri casi, le prestazioni sono pari al 70% del guadagno assicurato.
L’ID viene versata alla persona assicurata dal fondo competente di assicurazione contro la disoccupazione.