Qual è lo stato di avanzamento dell’attuale revisione del Regolamento 883/2004?
Il 22 aprile 2026 le delegazioni del Consiglio dell’UE e del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla revisione del Regolamento 883/2004 nell’ambito della cosiddetta procedura di «trilogo». Il 29 aprile 2026 il Coreper (Comitato dei rappresentanti permanenti presso il Consiglio dell’UE) ha approvato l’accordo provvisorio. La proposta è stata trasmessa al Parlamento europeo.
Quali sono le prossime tappe?
La procedura istituzionale dell’UE richiederà ancora un po’ di tempo prima dell’approvazione definitiva del progetto. Il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento dell’UE devono ancora approvare la proposta. Successivamente, la modifica del regolamento potrà entrare in vigore.
Un’eventuale modifica del regolamento non trova applicazione diretta in Svizzera. La questione di un recepimento da parte della Svizzera dovrà essere esaminata a tempo debito.
In caso di adozione formale della revisione, spetterebbe all’Unione europea inserirla nell’ordine del giorno del Comitato misto ALC Svizzera-UE. L’adozione della revisione, ovvero l’aggiornamento del Regolamento 883/2004 riportato nell’Allegato II dell’ALC,
potrebbe avvenire solo dopo il completamento della consueta procedura di approvazione interna, vale a dire con l’esplicito assenso della Svizzera.
Qual è il margine di manovra del Consiglio federale in questo dossier?
Il Consiglio federale potrà pronunciarsi solo quando l’UE l’avrà adottato formalmente e avrà chiesto alla Svizzera di integrarlo nell’ALC in seno al Comitato misto competente. La procedura legislativa europea non si è tuttavia ancora conclusa. La revisione del Regolamento 883/2003 viene recepita nell’ALC con una decisione del Comitato misto competente; la Svizzera deve quindi dare il proprio esplicito consenso. Il Consiglio federale può rifiutare di recepire la revisione del Regolamento 883/2004; in tal caso deve tuttavia attendersi misure di ritorsione da parte dell’UE, di cui è difficile prevedere la natura. La Svizzera non potrebbe difendersi giuridicamente, poiché l’accordo attuale non prevede un meccanismo di risoluzione delle controversie.
In seno al Comitato misto, la Svizzera avrebbe la possibilità, previa consultazione dell’autorità nazionale competente (in questo caso il Parlamento), di porre domande sul regolamento, di richiedere ulteriori chiarimenti in merito alla sua fattibilità, di esaminare la portata di un’eventuale recepimento e di negoziare le modalità di una possibile attuazione, fra cui un periodo transitorio e altre specificità. Anche ad alcuni Stati membri dell’Unione europea, come il Lussemburgo, sono stati concessi periodi
di transizione.
Se il Consiglio federale rifiutasse, l’UE potrebbe comunque attuare questa decisione?
L’UE ha la competenza di attuare i propri atti giuridici al suo interno. Non può obbligare la Svizzera ad applicare la revisione del Regolamento 883/2004 se tale revisione non è recepita nell’ALC. Tra la Svizzera e l’Unione europea (UE) si continuerebbe ad applicare il Regolamento 883/2004 (nella sua versione attuale, prima della revisione). Come menzionato sopra, l’UE potrebbe tuttavia adottare in questo caso misure di ritorsione nei confronti della Svizzera.