Revisione del regolamento 883/2004 (UE)

Il regolamento (CE) n. 883/2004 fa parte dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra la Svizzera e l’Unione europea (UE). È riportato nell’Allegato II dell’ALC e con esso la Svizzera partecipa al coordinamento a livello UE dei sistemi di sicurezza sociale, compresa l’assicurazione contro la disoccupazione (AD). Il regolamento stabilisce in particolare quale Stato sia competente per l’erogazione delle prestazioni quando una persona disoccupata si trova in una situazione transfrontaliera (ad esempio nel caso di un lavoratore frontaliero disoccupato).

Il 22 aprile 2026 le delegazioni del Consiglio dell’UE e del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla revisione del regolamento 883/2004 nell’ambito della cosiddetta procedura di «trilogo». La revisione, presentata dalla Commissione europea nel 2016, mira a modernizzare il diritto europeo in materia di coordinamento.
Attualmente, in caso di disoccupazione di un lavoratore frontaliero, lo Stato di residenza (ad esempio un Paese confinante con la Svizzera) è responsabile del pagamento delle prestazioni dell’AD e del controllo delle prove delle ricerche di lavoro. In questo contesto, lo Stato di occupazione (ad esempio la Svizzera) rimborsa già oggi allo Stato di residenza fino a un massimo di 5 mesi di prestazioni erogate secondo le sue aliquote.

Secondo una modifica sostanziale di questa proposta di revisione del regolamento 883/2004, spetterebbe allo Stato dell’ultimo impiego erogare l’indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri anziché, come finora, allo Stato di residenza. La revisione, cioè, abolirebbe il sistema di rimborso previsto finora dallo Stato dell’ultimo impiego allo Stato di residenza.

La Svizzera non è direttamente coinvolta nei lavori di revisione a livello dell’UE, ma segue da vicino i lavori relativi alla revisione del regolamento 883/2004. Il processo istituzionale dell’UE richiederà ancora un po’ di tempo prima che il progetto venga definitivamente approvato. Un’eventuale modifica del regolamento non trova applicazione diretta in Svizzera. La questione di un recepimento da parte della Svizzera dovrà essere esaminata a tempo debito.

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